Art. 42 Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile 1. L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 317-bis. Rapporti con gli ascendenti Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".