Art. 42 
 
 
          Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile 
 
  1. L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                           "Art. 317-bis. 
 
 
                     Rapporti con gli ascendenti 
 
  Gli ascendenti hanno diritto di  mantenere  rapporti  significativi
con i nipoti minorenni. 
  L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto  puo'
ricorrere al giudice del  luogo  di  residenza  abituale  del  minore
affinche' siano adottati i provvedimenti piu'  idonei  nell'esclusivo
interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".