Art. 43 
 
 
            Modifiche all'articolo 318 del codice civile 
 
  1. All'articolo 318 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le parole: "Il figlio" sono inserite le seguenti: ", sino
alla maggiore eta' o all'emancipazione,"; 
    b)  la  parola:  "potesta'"   e'   sostituita   dalle   seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  318  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 318. Abbandono della casa del genitore. 
              Il figlio,sino alla maggiore eta' o nell'emancipazione,
          non puo' abbandonare la casa dei genitori  o  del  genitore
          che esercita su di lui la responsabilita'  genitoriale  ne'
          la dimora da essi assegnatagli.  Qualora  se  ne  allontani
          senza permesso, i genitori possono richiamarlo  ricorrendo,
          se necessario, al giudice tutelare.".