Art. 43 Modifiche all'articolo 318 del codice civile 1. All'articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "Il figlio" sono inserite le seguenti: ", sino alla maggiore eta' o all'emancipazione,"; b) la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'articolo 318 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 318. Abbandono della casa del genitore. Il figlio,sino alla maggiore eta' o nell'emancipazione, non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilita' genitoriale ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.".