Art. 44 
 
 
            Modifiche all'articolo 320 del codice civile 
 
  1. All'articolo 320 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la parola: "potesta'" ovunque  presente  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    b) al primo comma dopo le parole:  "i  figli  nati  e  nascituri"
inserire   le   seguenti:   ",   fino   alla    maggiore    eta'    o
all'emancipazione,". 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  320  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 320. Rappresentanza e amministrazione. 
              I  genitori  congiuntamente,  o  quello  di  essi   che
          esercita in via esclusiva la  responsabilita'  genitoriale,
          rappresentano i figli nati e nascituri,fino  alla  maggiore
          eta' o all'emancipazione, in tutti gli  atti  civili  e  ne
          amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione,
          esclusi  i  contratti  con  i  quali  si  concedono  o   si
          acquistano diritti personali di godimento,  possono  essere
          compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. 
              Si applicano, in caso  di  disaccordo  o  di  esercizio
          difforme  dalle  decisioni  concordate,   le   disposizioni
          dell'articolo 316. 
              I genitori non possono alienare, ipotecare  o  dare  in
          pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo,  anche
          a causa di morte, accettare  o  rinunziare  ad  eredita'  o
          legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di
          comunioni, contrarre mutui  o  locazioni  ultranovennali  o
          compiere altri atti eccedenti la ordinaria  amministrazione
          ne'  promuovere,  transigere  o  compromettere  in  arbitri
          giudizi relativi a tali  atti,  se  non  per  necessita'  o
          utilita'  evidente  del  figlio  dopo  autorizzazione   del
          giudice tutelare. 
              I  capitali   non   possono   essere   riscossi   senza
          autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne  determina
          l'impiego. 
              L'esercizio di una impresa commerciale non puo'  essere
          continuato se non con  l'autorizzazione  del  tribunale  su
          parere  del  giudice  tutelare.  Questi   puo'   consentire
          l'esercizio provvisorio  dell'impresa,  fino  a  quando  il
          tribunale abbia deliberato sulla istanza. 
              Se sorge conflitto  di  interessi  patrimoniali  tra  i
          figli soggetti  alla  stessa  potesta',  o  tra  essi  e  i
          genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva  la
          responsabilita' genitoriale, il giudice tutelare nomina  ai
          figli un curatore speciale. Se il  conflitto  sorge  tra  i
          figli e uno solo dei genitori esercenti la  responsabilita'
          genitoriale,   la   rappresentanza   dei    figli    spetta
          esclusivamente all'altro genitore.".