Art. 45 Modifiche all'articolo 321 del codice civile 1. All'articolo 321 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 321 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 321. Nomina di un curatore speciale. In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilita' genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.".