Art. 45 
 
 
            Modifiche all'articolo 321 del codice civile 
 
  1. All'articolo 321 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  321  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 321. Nomina di un curatore speciale. 
              In tutti i casi in cui  i  genitori  congiuntamente,  o
          quello  di  essi  che  esercita   in   via   esclusiva   la
          responsabilita' genitoriale, non  possono  o  non  vogliono
          compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente
          l'ordinaria amministrazione, il giudice, su  richiesta  del
          figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei  parenti
          che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare
          al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento
          di tali atti.".