Art. 46 Modifiche all'articolo 322 del codice civile 1. All'articolo 322 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 322 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 322. Inosservanza delle disposizioni precedenti. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.".