Art. 46 
 
 
            Modifiche all'articolo 322 del codice civile 
 
  1. All'articolo 322 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  322  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 322. Inosservanza delle disposizioni precedenti. 
              Gli  atti  compiuti  senza  osservare  le   norme   dei
          precedenti articoli  del  presente  titolo  possono  essere
          annullati   su   istanza   dei   genitori   esercenti    la
          responsabilita' genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o
          aventi causa.".