Art. 47 
 
 
            Modifiche all'articolo 323 del codice civile 
 
  1. All'articolo  323  del  codice  civile  la  parola:  "potesta'",
ovunque presente,  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "responsabilita'
genitoriale". 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  323  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 323. Atti vietati ai genitori. 
              I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale sui
          figli non  possono,  neppure  all'asta  pubblica,  rendersi
          acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e
          dei diritti del minore. 
              Gli atti compiuti in violazione  del  divieto  previsto
          nel comma precedente possono essere  annullati  su  istanza
          del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. 
              I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale non
          possono diventare cessionari di alcuna  ragione  o  credito
          verso il minore.".