Art. 47 Modifiche all'articolo 323 del codice civile 1. All'articolo 323 del codice civile la parola: "potesta'", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'articolo 323 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 323. Atti vietati ai genitori. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.".