Art. 48 Modifiche all'articolo 324 del codice civile 1. All'articolo 324 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "potesta'", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; b) al primo comma, dopo le parole: "dei beni del figlio", sono inserite le seguenti: ", fino alla maggiore eta' o all'emancipazione".
Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'articolo 324 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 324. Usufrutto legale. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio fino alla maggiore eta' o all'emancipazione. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima; 4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti laresponsabilita' genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.".