Art. 48 
 
 
            Modifiche all'articolo 324 del codice civile 
 
  1. All'articolo 324 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la parola: "potesta'", ovunque presente, e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    b) al primo comma, dopo le parole: "dei beni  del  figlio",  sono
inserite   le   seguenti:   ",   fino   alla    maggiore    eta'    o
all'emancipazione". 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  324  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 324. Usufrutto legale. 
              I genitori  esercenti  la  responsabilita'  genitoriale
          hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio  fino  alla
          maggiore eta' o all'emancipazione. 
              I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della
          famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. 
              Non sono soggetti ad usufrutto legale: 
                1) i beni acquistati dal figlio con  i  proventi  del
          proprio lavoro; 
                2)  i  beni  lasciati  o   donati   al   figlio   per
          intraprendere una carriera, un'arte o una professione; 
                3) i beni lasciati o donati con la condizione  che  i
          genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o uno  di
          essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha
          effetto  per  i  beni  spettanti  al  figlio  a  titolo  di
          legittima; 
                4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato  o
          donazione e accettati nell'interesse del figlio  contro  la
          volonta'   dei   genitori    esercenti    laresponsabilita'
          genitoriale.  Se  uno   solo   di   essi   era   favorevole
          all'accettazione, l'usufrutto legale spetta  esclusivamente
          a lui.".