Art. 49 Modifiche all'articolo 327 del codice civile 1. All'articolo 327 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 49: - Si riporta il testo dell'articolo 327 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 327. Usufrutto legale di uno solo dei genitori. Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilita' genitoriale e' il solo titolare dell'usufrutto legale.".