Art. 49 
 
 
            Modifiche all'articolo 327 del codice civile 
 
  1. All'articolo 327 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  327  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 327. Usufrutto legale di uno solo dei genitori. 
              Il  genitore  che  esercita  in   modo   esclusivo   la
          responsabilita'   genitoriale   e'   il    solo    titolare
          dell'usufrutto legale.".