Art. 51 
 
 
            Modifiche all'articolo 332 del codice civile 
 
  1. All'articolo 332 del codice civile, nella rubrica e  nel  testo,
la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti:  "responsabilita'
genitoriale". 
 
          Note all'art. 51: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  332  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.   332.   Reintegrazione   nella   responsabilita'
          genitoriale. 
              Il  giudice  puo'  reintegrare  nella   responsabilita'
          genitoriale il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate
          le ragioni per le quali la decadenza e' stata  pronunciata,
          e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.".