Art. 51 Modifiche all'articolo 332 del codice civile 1. All'articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 51: - Si riporta il testo dell'articolo 332 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 332. Reintegrazione nella responsabilita' genitoriale. Il giudice puo' reintegrare nella responsabilita' genitoriale il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.".