Art. 52 
 
 
            Modifiche all'articolo 336 del codice civile 
 
  1.  All'articolo  336  del  codice  civile  il  secondo  comma   e'
sostituito  dal  seguente:  "Il  tribunale  provvede  in  camera   di
consiglio, assunte informazioni  e  sentito  il  pubblico  ministero;
dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto  gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove  capace  di  discernimento.
Nei casi in cui il provvedimento e'  richiesto  contro  il  genitore,
questi deve essere sentito.". 
 
          Note all'art. 52: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  336  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 336. Procedimento. 
              I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono
          adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o  del
          pubblico  ministero  e,  quando  si  tratta   di   revocare
          deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. 
              Il tribunale provvede in camera di  consiglio,  assunte
          informazioni e  sentito  il  pubblico  ministero;  dispone,
          inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli
          anni dodici  e  anche  di  eta'  inferiore  ove  capace  di
          discernimento.  Nei  casi  in  cui  il   provvedimento   e'
          richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. 
              In  caso  di  urgente  necessita'  il  tribunale   puo'
          adottare,   anche   d'ufficio,   provvedimenti   temporanei
          nell'interesse del figlio. 
              Per i provvedimenti  di  cui  ai  commi  precedenti,  i
          genitori e il minore sono assistiti da un difensore.".