Art. 53 
 
 
                 Articolo 336-bis del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 336 del codice civile e' inserito il seguente: 
 
                           "Art. 336-bis. 
 
 
                         Ascolto del minore 
 
  Il minore che abbia compiuto  gli  anni  dodici  e  anche  di  eta'
inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal presidente del
tribunale o dal giudice delegato  nell'ambito  dei  procedimenti  nei
quali devono essere adottati  provvedimenti  che  lo  riguardano.  Se
l'ascolto  e'  in   contrasto   con   l'interesse   del   minore,   o
manifestamente superfluo,  il  giudice  non  procede  all'adempimento
dandone atto con provvedimento motivato. 
  L'ascolto e' condotto dal giudice, anche avvalendosi di  esperti  o
di altri ausiliari. I genitori, anche quando  parti  processuali  del
procedimento, i difensori  delle  parti,  il  curatore  speciale  del
minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero,  sono  ammessi  a
partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale  possono
proporre  argomenti  e  temi  di  approfondimento  prima  dell'inizio
dell'adempimento. 
  Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il  minore  della
natura   del   procedimento    e    degli    effetti    dell'ascolto.
Dell'adempimento e' redatto processo verbale nel quale  e'  descritto
il contegno del minore,  ovvero  e'  effettuata  registrazione  audio
video.".