Art. 54 
 
 
            Modifiche all'articolo 337 del codice civile 
 
  1. All'articolo 337 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
 
          Note all'art. 54: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  337  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 337. Vigilanza del giudice tutelare. 
              Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle
          condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio
          della responsabilita' genitoriale e  per  l'amministrazione
          dei beni.".