Art. 55 
 
 
Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
 
                           "Art. 337-bis. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  In caso di  separazione,  scioglimento,  cessazione  degli  effetti
civili, annullamento, nullita'  del  matrimonio  e  nei  procedimenti
relativi  ai  figli  nati  fuori  del  matrimonio  si  applicano   le
disposizioni del presente capo. 
 
                            Art. 337-ter. 
 
 
                   Provvedimenti riguardo ai figli 
 
  Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e  continuativo  con  ciascuno  dei  genitori,  di   ricevere   cura,
educazione,  istruzione  e  assistenza  morale  da  entrambi   e   di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i  parenti
di ciascun ramo genitoriale. 
  Per  realizzare  la  finalita'  indicata  dal  primo   comma,   nei
procedimenti  di  cui  all'articolo  337-bis,  il  giudice  adotta  i
provvedimenti  relativi  alla   prole   con   esclusivo   riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente  la
possibilita' che  i  figli  minori  restino  affidati  a  entrambi  i
genitori oppure stabilisce a quale di essi  i  figli  sono  affidati,
determina i tempi e le modalita' della loro presenza  presso  ciascun
genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui  ciascuno  di
essi deve contribuire al mantenimento, alla  cura,  all'istruzione  e
all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari  all'interesse
dei figli, degli accordi intervenuti  tra  i  genitori.  Adotta  ogni
altro provvedimento relativo alla prole, ivi  compreso,  in  caso  di
temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei  genitori,
l'affidamento familiare. All'attuazione  dei  provvedimenti  relativi
all'affidamento della prole provvede il giudice  del  merito  e,  nel
caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia  del
provvedimento di  affidamento  e'  trasmessa,  a  cura  del  pubblico
ministero, al giudice tutelare. 
  La  responsabilita'  genitoriale  e'  esercitata  da   entrambi   i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse  per  i  figli  relative
all'istruzione, all'educazione,  alla  salute  e  alla  scelta  della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo  tenendo
conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al  giudice.
Limitatamente   alle   decisioni   su    questioni    di    ordinaria
amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori  esercitino
la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non
si attenga  alle  condizioni  dettate,  il  giudice  valutera'  detto
comportamento  anche  al  fine  della  modifica  delle  modalita'  di
affidamento. 
  Salvo  accordi  diversi  liberamente  sottoscritti   dalle   parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei  figli  in  misura
proporzionale  al  proprio  reddito;  il  giudice   stabilisce,   ove
necessario, la corresponsione di un  assegno  periodico  al  fine  di
realizzare  il  principio   di   proporzionalita',   da   determinare
considerando: 
    1) le attuali esigenze del figlio. 
    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di  convivenza
con entrambi i genitori. 
    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 
    4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 
    5) la valenza economica dei compiti domestici e di  cura  assunti
da ciascun genitore. 
  L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in  difetto
di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. 
  Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino  sufficientemente  documentate,  il  giudice   dispone   un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni  oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. 
 
                          Art. 337-quater. 
 
 
Affidamento  a  un  solo  genitore  e   opposizione   all'affidamento
                              condiviso 
 
  Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad  uno  solo  dei
genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento
all'altro sia contrario all'interesse del minore. 
  Ciascuno  dei  genitori  puo',  in  qualsiasi   momento,   chiedere
l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni  indicate  al
primo  comma.  Il  giudice,   se   accoglie   la   domanda,   dispone
l'affidamento esclusivo  al  genitore  istante,  facendo  salvi,  per
quanto possibile, i diritti  del  minore  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo  337-ter.  Se   la   domanda   risulta   manifestamente
infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del  genitore
istante ai fini della determinazione dei  provvedimenti  da  adottare
nell'interesse   dei   figli,    rimanendo    ferma    l'applicazione
dell'articolo 96 del codice di procedura civile. 
  Il genitore cui sono affidati  i  figli  in  via  esclusiva,  salva
diversa disposizione del  giudice,  ha  l'esercizio  esclusivo  della
responsabilita' genitoriale su di  essi;  egli  deve  attenersi  alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che  non  sia  diversamente
stabilito, le decisioni  di  maggiore  interesse  per  i  figli  sono
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui  i  figli  non  sono
affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione
ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando  ritenga  che  siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 
                         Art. 337-quinquies. 
 
 
  Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli 
 
  I genitori hanno diritto di chiedere in  ogni  tempo  la  revisione
delle   disposizioni    concernenti    l'affidamento    dei    figli,
l'attribuzione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale su di
essi e delle eventuali  disposizioni  relative  alla  misura  e  alla
modalita' del contributo. 
 
                          Art. 337-sexies. 
 
 
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza 
 
  Il  godimento  della   casa   familiare   e'   attribuito   tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il
giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti  economici  tra  i
genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al
godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario
non abiti o cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  familiare  o
conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono  trascrivibili  e  opponibili  a
terzi ai sensi dell'articolo 2643. 
  In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e'  obbligato  a
comunicare all'altro, entro il termine perentorio di  trenta  giorni,
l'avvenuto cambiamento  di  residenza  o  di  domicilio.  La  mancata
comunicazione  obbliga  al  risarcimento  del   danno   eventualmente
verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la  difficolta'  di
reperire il soggetto. 
 
                          Art. 337-septies. 
 
 
            Disposizioni in favore dei figli maggiorenni 
 
  Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre  in  favore  dei
figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di  un
assegno periodico. Tale assegno,  salvo  diversa  determinazione  del
giudice, e' versato direttamente all'avente diritto. 
  Ai figli maggiorenni  portatori  di  handicap  grave  si  applicano
integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. 
 
                          Art. 337-octies. 
 
 
               Poteri del giudice e ascolto del minore 
 
  Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei  provvedimenti
di cui all'articolo 337-ter, il giudice puo' assumere, ad istanza  di
parte o d'ufficio, mezzi  di  prova.  Il  giudice  dispone,  inoltre,
l'ascolto del figlio minore che abbia  compiuto  gli  anni  dodici  e
anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti
in cui si omologa o si  prende  atto  di  un  accordo  dei  genitori,
relativo alle condizioni di affidamento dei  figli,  il  giudice  non
procede all'ascolto se in contrasto  con  l'interesse  del  minore  o
manifestamente superfluo. 
  Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le  parti  e
ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi
di esperti, tentino una mediazione per raggiungere  un  accordo,  con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale
dei figli.".