Art. 56 
 
 
            Modifiche all'articolo 343 del codice civile 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice  civile  le  parole:
"potesta'   dei   genitori"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
 
          Note all'art. 56: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  343  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 343. Apertura della tutela. 
              Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non
          possono esercitare la responsabilita' genitoriale, si  apre
          la tutela presso il tribunale del circondario  dove  e'  la
          sede principale degli affari e interessi del minore. 
              Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il  domicilio
          in altro circondario, la tutela puo' essere ivi  trasferita
          con decreto del tribunale.".