Art. 56 Modifiche all'articolo 343 del codice civile 1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 56: - Si riporta il testo dell'articolo 343 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 343. Apertura della tutela. Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilita' genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.".