Art. 58 Modifiche all'articolo 350 del codice civile 1. All'articolo 350 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 58: - Si riporta il testo dell'articolo 350 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 350. Incapacita' all'ufficio tutelare. Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilita' genitoriale; 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale puo' essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui; 4) coloro che sono incorsi nella perdita della potesta' dei genitori o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5) il fallito che non e' stato cancellato dal registro dei falliti.".