Art. 58 
 
 
            Modifiche all'articolo 350 del codice civile 
 
  1. All'articolo 350 del codice  civile  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale". 
 
          Note all'art. 58: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  350  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 350. Incapacita' all'ufficio tutelare. 
              Non possono essere nominati tutori  e,  se  sono  stati
          nominati, devono cessare dall'ufficio: 
                1) coloro che non hanno la libera amministrazione del
          proprio patrimonio; 
                2) coloro che sono stati  esclusi  dalla  tutela  per
          disposizione scritta del genitore il quale  per  ultimo  ha
          esercitato la responsabilita' genitoriale; 
                3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali  gli
          ascendenti, i discendenti o il coniuge  hanno  o  sono  per
          avere col minore una lite, per  effetto  della  quale  puo'
          essere  pregiudicato  lo  stato  del  minore  o  una  parte
          notevole del patrimonio di lui; 
                4)  coloro  che  sono  incorsi  nella  perdita  della
          potesta' dei genitori o nella decadenza  da  essa,  o  sono
          stati rimossi da altra tutela; 
                5)  il  fallito  che  non  e'  stato  cancellato  dal
          registro dei falliti.".