Art. 6 
 
 
            Modifiche all'articolo 165 del codice civile 
 
  1. All'articolo 165 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  165  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 165. Capacita' del minore. 
              Il minore ammesso a contrarre matrimonio e' pure capace
          di prestare il consenso per tutte le  relative  convenzioni
          matrimoniali, le quali sono valide se egli e' assistito dai
          genitori esercenti la responsabilita' genitoriale su di lui
          o dal tutore o  dal  curatore  speciale  nominato  a  norma
          dell'articolo 90.".