Art. 6 Modifiche all'articolo 165 del codice civile 1. All'articolo 165 del codice civile la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 165 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 165. Capacita' del minore. Il minore ammesso a contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli e' assistito dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.".