Art. 60 
 
 
            Modifiche all'articolo 371 del codice civile 
 
  1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il  numero  1)
e' sostituito dal seguente: 
  "1) sul luogo dove il  minore  deve  essere  cresciuto  e  sul  suo
avviamento  agli  studi  o  all'esercizio  di  un'arte,  mestiere   o
professione,  disposto  l'ascolto  dello  stesso  minore  che   abbia
compiuto gli anni dieci e anche  di  eta'  inferiore  ove  capace  di
discernimento e richiesto, quando  opportuno,  l'avviso  dei  parenti
prossimi;". 
 
          Note all'art. 60: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  371  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.   371.   Provvedimenti   circa   l'educazione   e
          l'amministrazione. 
              Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta
          del tutore e sentito il protutore, delibera: 
                1) sul luogo dove il minore deve essere  cresciuto  e
          sul suo avviamento agli studi o all'esercizio  di  un'arte,
          mestiere o professione,  disposto  l'ascolto  dello  stesso
          minore che abbia compiuto gli anni dieci e  anche  di  eta'
          inferiore ove capace di discernimento e  richiesto,  quando
          opportuno, l'avviso dei parenti prossimi; 
                2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e
          l'istruzione  del  minore  e  per   l'amministrazione   del
          patrimonio,  fissando  i   modi   d'impiego   del   reddito
          eccedente; 
                3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare  o
          liquidare  le  aziende  commerciali,  che  si  trovano  nel
          patrimonio  del  minore,  e  sulle  relative  modalita'   e
          cautele. 
              Nel caso in cui il giudice  stimi  evidentemente  utile
          per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa,
          il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In
          pendenza  della  deliberazione  del  tribunale  il  giudice
          tutelare   puo'    consentire    l'esercizio    provvisorio
          dell'impresa.".