Art. 62 Modifiche all'articolo 402 del codice civile 1. All'articolo 402 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 62: - Si riporta il testo dell'articolo 402 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 402. Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza. L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilita' genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facolta' del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354. Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilita' genitoriale, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.".