Art. 62 
 
 
            Modifiche all'articolo 402 del codice civile 
 
  1. All'articolo 402 del codice  civile  le  parole:  "potesta'  dei
genitori",  ovunque  presenti,  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
 
          Note all'art. 62: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  402  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 402. Poteri tutelari spettanti agli  istituti  di
          assistenza. 
              L'istituto di pubblica  assistenza  esercita  i  poteri
          tutelari sul minore  ricoverato  o  assistito,  secondo  le
          norme del titolo X, capo I di questo libro, fino  a  quando
          non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi
          nei quali l'esercizio della responsabilita'  genitoriale  o
          della tutela sia impedito.  Resta  salva  la  facolta'  del
          giudice  tutelare  di  deferire  la  tutela   all'ente   di
          assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare  un  tutore  a
          norma dell'articolo 354. 
              Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio  della
          responsabilita' genitoriale, l'istituto  deve  chiedere  al
          giudice  tutelare  di  fissare   eventualmente   limiti   o
          condizioni a tale esercizio.".