Art. 63
Modifiche all'articolo 417 del codice civile
1. Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole:
"potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti:
"responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 63:
- Si riporta il testo dell'articolo 417 del codice
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere
promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415,
dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai
parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il
secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico
ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la
responsabilita' genitoriale o ha per curatore uno dei
genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere
promossa che su istanza del genitore medesimo o del
pubblico ministero.".