Art. 63 
 
 
            Modifiche all'articolo 417 del codice civile 
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le  parole:
"potesta'   dei   genitori"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
 
          Note all'art. 63: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  417  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione. 
              L'interdizione  o   l'inabilitazione   possono   essere
          promosse dalle persone indicate negli articoli 414  e  415,
          dal coniuge,  dalla  persona  stabilmente  convivente,  dai
          parenti entro  il  quarto  grado,  dagli  affini  entro  il
          secondo grado, dal tutore o curatore  ovvero  dal  pubblico
          ministero. 
              Se l'interdicendo o l'inabilitando si  trova  sotto  la
          responsabilita' genitoriale  o  ha  per  curatore  uno  dei
          genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere
          promossa  che  su  istanza  del  genitore  medesimo  o  del
          pubblico ministero.".