Art. 68 
 
 
            Modifiche all'articolo 468 del codice civile 
 
  1. All'articolo  468  del  codice  civile  le  parole:  "legittimi,
legittimati  e  adottivi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "anche
adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del
defunto," sono soppresse. 
 
          Note all'art. 68: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  468  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 468. Soggetti. 
              La rappresentazione ha  luogo,  nella  linea  retta,  a
          favore dei discendenti dei figli anche adottivi,  e,  nella
          linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli  e
          delle sorelle del defunto. 
              I discendenti possono  succedere  per  rappresentazione
          anche se hanno rinunziato  all'eredita'  della  persona  in
          luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni  di
          succedere rispetto a questa.".