Art. 69 
 
 
            Modifiche all'articolo 480 del codice civile 
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 480 del  codice  civile  dopo  le
parole: "la condizione." e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di
accertamento giudiziale  della  filiazione  il  termine  decorre  dal
passaggio in giudicato  della  sentenza  che  accerta  la  filiazione
stessa.". 
 
          Note all'art. 69: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  480  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 480. Prescrizione. 
              Il diritto di  accettare  l'eredita'  si  prescrive  in
          dieci anni. 
              Il  termine  decorre  dal  giorno  dell'apertura  della
          successione e,  in  caso  d'istituzione  condizionale,  dal
          giorno in  cui  si  verifica  la  condizione.  In  caso  di
          accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre
          dal passaggio in giudicato della sentenza  che  accerta  la
          filiazione stessa. 
              Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e'
          stata  accettazione  da  parte  di  precedenti  chiamati  e
          successivamente  il  loro  acquisto  ereditario  e'  venuto
          meno.".