Art. 70 Modifiche all'articolo 536 del codice civile 1. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: "i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "i figli, gli ascendenti"; b) al secondo comma le parole: "legittimi" e "i legittimati e" sono soppresse; c) al terzo comma le parole: "legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse.
Note all'art. 70: - Si riporta il testo dell'articolo 536 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 536. Legittimari. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.".