Art. 70 
 
 
            Modifiche all'articolo 536 del codice civile 
 
  1. All'articolo 536 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al  primo  comma  le  parole:  "i  figli  legittimi,  i  figli
naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite  dalle  seguenti:
"i figli, gli ascendenti"; 
    b) al secondo comma le parole: "legittimi" e  "i  legittimati  e"
sono soppresse; 
    c) al terzo comma  le  parole:  "legittimi  o  naturali"  ovunque
presenti sono soppresse. 
 
          Note all'art. 70: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  536  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 536. Legittimari. 
              Le persone a favore delle quali la  legge  riserva  una
          quota di eredita' o altri diritti nella  successione  sono:
          il coniuge, i figli, gli ascendenti. 
              Ai figli sono equiparati gli adottivi. 
              A favore dei discendenti dei  figli,  i  quali  vengono
          alla successione in luogo di questi, la legge  riserva  gli
          stessi diritti che sono riservati ai figli.".