Art. 71 Modifiche all'articolo 537 del codice civile 1. All'articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica le parole: "legittimi e naturali" sono soppresse; b) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono soppresse; c) al secondo comma le parole: " , legittimi e naturali" sono soppresse; d) il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 71: - Si riporta il testo dell'articolo 537 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 537. Riserva a favore dei figli. Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi e' riservata la meta' del patrimonio. Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.".