Art. 71 
 
 
            Modifiche all'articolo 537 del codice civile 
 
  1. All'articolo 537 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  nella  rubrica  le  parole:  "legittimi  e   naturali"   sono
soppresse; 
    b) al  primo  comma  le  parole:  "legittimo  o  naturale,"  sono
soppresse; 
    c) al secondo comma le parole: " ,  legittimi  e  naturali"  sono
soppresse; 
    d) il terzo comma e' abrogato. 
 
          Note all'art. 71: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  537  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 537. Riserva a favore dei figli. 
              Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore
          lascia un figlio solo, a questi e' riservata la  meta'  del
          patrimonio. 
              Se i figli sono piu', e' loro riservata  la  quota  dei
          due terzi,  da  dividersi  in  parti  uguali  tra  tutti  i
          figli.".