Art. 73 
 
 
            Modifiche all'articolo 542 del codice civile 
 
  1. All'articolo 542 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al  primo  comma  le  parole:  "legittimo  o  naturale,"  sono
soppresse; 
    b) al secondo comma le parole: ", legittimi o  naturali"  ovunque
presenti sono soppresse; 
    c) il terzo comma e' abrogato. 
 
          Note all'art. 73: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  542  del  codice
          civile cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 542. Concorso di coniuge e figli. 
              Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo  figlio,
          a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio  ed  un
          altro terzo spetta al coniuge. 
              Quando  i  figli,  sono  piu'  di  uno,  ad   essi   e'
          complessivamente riservata la meta'  del  patrimonio  e  al
          coniuge spetta un quarto del  patrimonio  del  defunto.  La
          divisione  tra  tutti  i  figli,  e'  effettuata  in  parti
          uguali.".