Art. 73 Modifiche all'articolo 542 del codice civile 1. All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono soppresse; b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse; c) il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 73: - Si riporta il testo dell'articolo 542 del codice civile cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 542. Concorso di coniuge e figli. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, sono piu' di uno, ad essi e' complessivamente riservata la meta' del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, e' effettuata in parti uguali.".