Art. 74 Modifiche all'articolo 544 del codice civile 1. All'articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa; b) al primo comma le parole: "ne' figli legittimi ne' figli naturali" sono sostituite dalla seguente: "figli"; la parola: "legittimi" e' soppressa.
Note all'art. 74: - Si riporta il testo dell'articolo 544 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 544. Concorso di ascendenti e coniuge. Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.".