Art. 74 
 
 
            Modifiche all'articolo 544 del codice civile 
 
  1. All'articolo 544 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa; 
    b) al primo comma le  parole:  "ne'  figli  legittimi  ne'  figli
naturali"  sono  sostituite  dalla  seguente:  "figli";  la   parola:
"legittimi" e' soppressa. 
 
          Note all'art. 74: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  544  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 544. Concorso di ascendenti e coniuge. 
              Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti  e  il
          coniuge,  a  quest'ultimo  e'  riservata   la   meta'   del
          patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. 
              In caso  di  pluralita'  di  ascendenti,  la  quota  di
          riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e'
          ripartita  tra  i  medesimi  secondo  i  criteri   previsti
          dall'articolo 569.".