Art. 75 
 
 
            Modifiche all'articolo 565 del codice civile 
 
  1. All'articolo 565 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  e
naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 75: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  565  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 565. Categorie dei successibili. 
              Nella successione legittima l'eredita'  si  devolve  al
          coniuge, ai discendenti, agli ascendenti,  ai  collaterali,
          agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e  secondo  le
          regole stabilite nel presente titolo.".