Art. 75 Modifiche all'articolo 565 del codice civile 1. All'articolo 565 del codice civile le parole: "legittimi e naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse.
Note all'art. 75: - Si riporta il testo dell'articolo 565 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 565. Categorie dei successibili. Nella successione legittima l'eredita' si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.".