Art. 76 
 
 
            Modifiche all'articolo 566 del codice civile 
 
  1. L'articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 566. 
 
 
                        Successione dei figli 
 
  Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.".