Art. 77 
 
 
            Modifiche all'articolo 567 del codice civile 
 
  1. All'articolo 567 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente "Successione dei figli
adottivi"; 
    b) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  "Ai  figli  sono
equiparati gli adottivi". 
 
          Note all'art. 77: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  567  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 567. Successione dei figli adottivi. 
              Ai figli sono equiparati gli adottivi. 
              I figli adottivi sono  estranei  alla  successione  dei
          parenti dell'adottante.".