Art. 77 Modifiche all'articolo 567 del codice civile 1. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente "Successione dei figli adottivi"; b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ai figli sono equiparati gli adottivi".
Note all'art. 77: - Si riporta il testo dell'articolo 567 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 567. Successione dei figli adottivi. Ai figli sono equiparati gli adottivi. I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.".