Art. 79 
 
 
            Modifiche all'articolo 580 del codice civile 
 
  1. All'articolo 580 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella  rubrica  la  parola:  "naturali"  e'  sostituita  dalla
seguente: "nati fuori del matrimonio"; 
    b) la parola: "naturali", ovunque presente, e'  sostituita  dalle
seguenti: "nati fuori del matrimonio". 
 
          Note all'art. 79: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  580  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 580. Diritti dei figli nati fuori dal  matrimonio
          non riconoscibili. 
              Ai figli nati fuori dal matrimonio  aventi  diritto  al
          mantenimento, all'istruzione e  alla  educazione,  a  norma
          dell'articolo  279,  spetta  un  assegno   vitalizio   pari
          all'ammontare della rendita della quota  di  eredita'  alla
          quale avrebbero  diritto,  se  la  filiazione  fosse  stata
          dichiarata o riconosciuta. 
              I figli nati fuori  dal  matrimonio  hanno  diritto  di
          ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno
          loro spettante a norma del  comma  precedente,  in  denaro,
          ovvero,  a  scelta   degli   eredi   legittimi,   in   beni
          ereditari.".