Art. 79 Modifiche all'articolo 580 del codice civile 1. All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalla seguente: "nati fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturali", ovunque presente, e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio".
Note all'art. 79: - Si riporta il testo dell'articolo 580 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 580. Diritti dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili. Ai figli nati fuori dal matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredita' alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I figli nati fuori dal matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.".