Art. 81 Modifiche all'articolo 582 del codice civile 1. All'articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa; b) al primo comma la parola: "legittimi" e' soppressa.
Note all'art. 81: - Si riporta il testo dell'articolo 582 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 582. Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle. Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredita' se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredita'.".