Art. 81 
 
 
            Modifiche all'articolo 582 del codice civile 
 
  1. All'articolo 582 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa; 
    b) al primo comma la parola: "legittimi" e' soppressa. 
 
          Note all'art. 81: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  582  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  582.  Concorso  del  coniuge   con   ascendenti,
          fratelli e sorelle. 
              Al coniuge sono devoluti i due terzi  dell'eredita'  se
          egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche
          se unilaterali, ovvero con gli uni  e  con  gli  altri.  In
          quest'ultimo  caso  la  parte  residua  e'  devoluta   agli
          ascendenti,  ai  fratelli  e  alle  sorelle,   secondo   le
          disposizioni dell'articolo 571, salvo  in  ogni  caso  agli
          ascendenti il diritto a un quarto dell'eredita'.".