Art. 82 Modifiche all'articolo 583 del codice civile 1. All'articolo 583 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.
Note all'art. 82: - Si riporta il testo dell'articolo 583 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 583. Successione del solo coniuge. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredita'.".