Art. 82 
 
 
            Modifiche all'articolo 583 del codice civile 
 
  1. All'articolo 583 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  o
naturali" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 82: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  583  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 583. Successione del solo coniuge. 
              In mancanza di figli,  di  ascendenti,  di  fratelli  o
          sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredita'.".