Art. 84 
 
 
            Modifiche all'articolo 643 del codice civile 
 
  1.  All'articolo  643  del  codice  civile  il  secondo  comma   e'
sostituito   dal   seguente:   "Se   e'   chiamato   un    concepito,
l'amministrazione spetta al padre e alla madre.". 
 
          Note all'art. 84: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  643  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 643. Amministrazione in caso di eredi nascituri. 
              Le  disposizioni  dei  due   precedenti   articoli   si
          applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un
          non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A
          questa spetta  la  rappresentanza  del  nascituro,  per  la
          tutela  dei   suoi   diritti   successori,   anche   quando
          l'amministratore dell'eredita' e' una persona diversa. 
              Se e' chiamato un concepito,  l'amministrazione  spetta
          al padre e alla madre.".