Art. 84 Modifiche all'articolo 643 del codice civile 1. All'articolo 643 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.".
Note all'art. 84: - Si riporta il testo dell'articolo 643 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 643. Amministrazione in caso di eredi nascituri. Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredita' e' una persona diversa. Se e' chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.".