Art. 85 
 
 
            Modifiche all'articolo 687 del codice civile 
 
  1. All'articolo 687 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma la parola: "legittimo" e' soppressa; le parole:
"o legittimato o"  sono  sostituite  dalla  seguente:  "anche"  e  la
parola: "naturale" e' sostituita  dalle  seguenti:  "nato  fuori  del
matrimonio"; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:  "La  revocazione
ha luogo  anche  se  il  figlio  e'  stato  concepito  al  tempo  del
testamento.". 
 
          Note all'art. 85: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  687  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 687. Revocazione per sopravvenienza di figli. 
              Le disposizioni  a  titolo  universale  o  particolare,
          fatte da chi al tempo del testamento non aveva  o  ignorava
          di aver figli o discendenti, sono revocate di  diritto  per
          l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o  discendente
          del testatore, benche' postumo, anche adottivo, ovvero  per
          il riconoscimento di un figlionato fuori del matrimonio. 
              La revocazione ha luogo anche se  il  figlio  e'  stato
          concepito al tempo del testamento. 
              La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore
          abbia provveduto al caso che esistessero o  sopravvenissero
          figli o discendenti da essi. 
              Se i figli o discendenti non vengono alla successione e
          non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione  ha  il
          suo effetto.".