Art. 85 Modifiche all'articolo 687 del codice civile 1. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "legittimo" e' soppressa; le parole: "o legittimato o" sono sostituite dalla seguente: "anche" e la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del testamento.".
Note all'art. 85: - Si riporta il testo dell'articolo 687 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 687. Revocazione per sopravvenienza di figli. Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benche' postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlionato fuori del matrimonio. La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del testamento. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.".