Art. 86 
 
 
            Modifiche all'articolo 715 del codice civile 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 715 del codice  civile  le  parole:
"sulla legittimita' o  sulla  filiazione  naturale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sulla filiazione". 
 
          Note all'art. 86: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  715  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 715. Casi d'impedimento alla divisione. 
              Se tra i chiamati alla successione vi e' un  concepito,
          la divisione non puo' aver luogo prima  della  nascita  del
          medesimo.  Parimenti  la  divisione  non  puo'  aver  luogo
          durante la pendenza di  un  giudizio  sulla  filiazione  di
          colui che,  in  caso  di  esito  favorevole  del  giudizio,
          sarebbe chiamato a succedere, ne' puo' aver  luogo  durante
          lo   svolgimento   della   procedura   amministrativa   per
          l'ammissione del riconoscimento previsto dal  quarto  comma
          dell'art. 252 o per il riconoscimento  dell'ente  istituito
          erede. 
              L'autorita' giudiziaria puo'  tuttavia  autorizzare  la
          divisione, fissando le opportune cautele. 
              La disposizione del comma precedente si  applica  anche
          se tra i chiamati alla successione vi  sono  nascituri  non
          concepiti. 
              Se i  nascituri  non  concepiti  sono  istituiti  senza
          determinazione  di  quote,  l'autorita'  giudiziaria   puo'
          attribuire agli altri coeredi  tutti  i  beni  ereditari  o
          parte  di  essi,  secondo  le  circostanze,  disponendo  le
          opportune cautele nell'interesse dei nascituri.".