Art. 87 
 
 
            Modifiche all'articolo 737 del codice civile 
 
  1. All'articolo 737 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  e
naturali" ovunque presenti sono soppresse. 
 
          Note all'art. 87: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  737  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione. 
              I figli e i loro discendenti legittimi e naturali ed il
          coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai
          coeredi tutto cio'  che  hanno  ricevuto  dal  defunto  per
          donazione  direttamente  o  indirettamente,  salvo  che  il
          defunto non li abbia da cio' dispensati. 
              La dispensa da collazione non produce  effetto  se  non
          nei limiti della quota disponibile.".