Art. 87 Modifiche all'articolo 737 del codice civile 1. All'articolo 737 del codice civile le parole: "legittimi e naturali" ovunque presenti sono soppresse.
Note all'art. 87: - Si riporta il testo dell'articolo 737 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione. I figli e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.".