Art. 88 
 
 
            Modifiche all'articolo 803 del codice civile 
 
  1. L'articolo 803 del codice civile e' sostituito dal seguente. 
 
                             "Art. 803. 
 
 
               Revocazione per sopravvenienza di figli 
 
  Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava  di  avere  figli  o
discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per  la
sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del  donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di  un  figlio,
salvo che si provi che al tempo  della  donazione  il  donante  aveva
notizia dell'esistenza del figlio. 
  La revocazione puo' essere domandata anche se il figlio del donante
era gia' concepito al tempo della donazione.".