Art. 89 Modifiche all'articolo 804 del codice civile 1. All'articolo 804 del codice civile dopo le parole: "ultimo figlio" sono aggiunte le seguenti "nato nel matrimonio"; la parola: "legittimo" e' soppressa; la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio".
Note all'art. 89: - Si riporta il testo dell'articolo 804 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 804. Termine per l'azione. L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlionato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.".