Art. 89 
 
 
            Modifiche all'articolo 804 del codice civile 
 
  1. All'articolo 804 del  codice  civile  dopo  le  parole:  "ultimo
figlio" sono aggiunte le seguenti "nato nel matrimonio";  la  parola:
"legittimo" e' soppressa; la parola: "naturale" e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio". 
 
          Note all'art. 89: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  804  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 804. Termine per l'azione. 
              L'azione di revocazione  per  sopravvenienza  di  figli
          deve essere proposta entro cinque  anni  dal  giorno  della
          nascita dell'ultimo figlionato nel matrimonio o discendente
          ovvero  della   notizia   dell'esistenza   del   figlio   o
          discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio
          nato fuori dal matrimonio. 
              Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo
          la morte del figlio o del discendente.".