Art. 9 
 
 
            Modifiche all'articolo 232 del codice civile 
 
  1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma e'  sostituito
dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio  il  figlio
nato quando non sono ancora  trascorsi  trecento  giorni  dalla  data
dell'annullamento,  dello  scioglimento  o  della  cessazione   degli
effetti civili del matrimonio.". 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  232  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  232.  Presunzione  di  concepimento  durante  il
          matrimonio. 
              Si presume concepito durante il  matrimonio  il  figlio
          nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla
          data  dell'annullamento,   dello   scioglimento   o   della
          cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
              La presunzione non opera decorsi trecento giorni  dalla
          pronuncia di separazione giudiziale, o  dalla  omologazione
          di  separazione  consensuale,  ovvero  dalla   data   della
          comparizione dei  coniugi  avanti  al  giudice  quando  gli
          stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente  nelle
          more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel
          comma precedente.".