Art. 90 
 
 
            Modifiche all'articolo 1023 del codice civile 
 
  1. All'articolo 1023 del codice  civile,  il  secondo  periodo  del
primo comma e' sostituito dal seguente:  "Si  comprendono  inoltre  i
figli adottivi e i figli  riconosciuti,  anche  se  l'adozione  o  il
riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto.". 
 
          Note all'art. 90: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1023  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 1023. Ambito della famiglia. 
              Nella famiglia si comprendono anche i figli  nati  dopo
          che  e'  cominciato  il  diritto  d'uso   o   d'abitazione,
          quantunque nel tempo in cui il diritto e' sorto la  persona
          non avesse contratto matrimonio. Si comprendono  inoltre  i
          figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se  l'adozione
          o il riconoscimento sono seguiti dopo che  il  diritto  era
          gia' sorto. Si comprendono infine le persone che  convivono
          con il titolare del diritto per prestare a lui o  alla  sua
          famiglia i loro servizi.".