Art. 90 Modifiche all'articolo 1023 del codice civile 1. All'articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto.".
Note all'art. 90: - Si riporta il testo dell'articolo 1023 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 1023. Ambito della famiglia. Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che e' cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e' sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.".