Art. 91 
 
 
            Modifiche all'articolo 1916 del codice civile 
 
  1. All'articolo 1916 del codice civile, secondo comma,  le  parole:
"dagli affiliati," sono soppresse. 
 
          Note all'art. 91: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1916  del  codice
          civile, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 1916. Diritto di surrogazione dell'assicuratore. 
              L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato,
          fino alla concorrenza dell'ammontare di essa,  nei  diritti
          dell'assicurato verso i terzi responsabili. 
              Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo  se
          il danno e' causato dai figli, dagli ascendenti,  da  altri
          parenti o da affini  dell'assicurato  stabilmente  con  lui
          conviventi o da domestici. 
              L'assicurato e' responsabile verso  l'assicuratore  del
          pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro
          le disgrazie accidentali.".