IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,  recante  la
nuova organizzazione  dei  tribunali  ordinari  e  degli  uffici  del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge  14
settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,  recante  la
revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei  giudici  di
pace, a norma dell'articolo 1, comma  2,  della  legge  14  settembre
2011, n. 148; 
  Visto l'articolo 1, commi 3 e 5, della  citata  legge  n.  148  del
2011, il quale prevede che entro due anni dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nel rispetto
delle procedure e dei principi  e  criteri  direttivi  stabiliti  dal
medesimo articolo, il Governo puo' apportare disposizioni integrative
e correttive dei citati decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012; 
  Ritenuto di avvalersi  delle  facolta'  previste  dall'articolo  1,
comma 5, della citata legge n. 148 del 2011; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 19 settembre 2013; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,  e  al  decreto
                legislativo 7 settembre 2012, n. 155 
 
  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la tabella A e'
sostituita dalla tabella di cui all'allegato I. 
  2. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, all'articolo 2,
comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  e,  a  norma
della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  ha
sede nel comune di Aversa». 
  3. Al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  la  tabella  A  e'
sostituita dalla tabella di cui all'allegato II. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  14
          settembre  2011,  n.  148  (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
          recante ulteriori misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo. Delega  al  Governo  per  la
          riorganizzazione della distribuzione sul  territorio  degli
          uffici giudiziari) : 
              «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,
          recante ulteriori misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo, e' convertito in  legge  con
          le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
              2. Il Governo, anche ai fini  del  perseguimento  delle
          finalita' di cui all'art.  9  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  riorganizzare   la
          distribuzione sul territorio  degli  uffici  giudiziari  al
          fine di  realizzare  risparmi  di  spesa  e  incremento  di
          efficienza,  con  l'osservanza  dei  seguenti  principi   e
          criteri direttivi: 
                a) ridurre gli  uffici  giudiziari  di  primo  grado,
          ferma  la  necessita'  di  garantire  la   permanenza   del
          tribunale ordinario nei circondari di comuni  capoluogo  di
          provincia alla data del 30 giugno 2011; 
                b)  ridefinire,  anche   mediante   attribuzione   di
          porzioni di territori  a  circondari  limitrofi,  l'assetto
          territoriale  degli  uffici  giudiziari   secondo   criteri
          oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione  del
          territorio, del  numero  degli  abitanti,  dei  carichi  di
          lavoro   e   dell'indice   delle   sopravvenienze,    della
          specificita' territoriale del bacino di utenza,  anche  con
          riguardo alla  situazione  infrastrutturale,  e  del  tasso
          d'impatto della  criminalita'  organizzata,  nonche'  della
          necessita' di razionalizzare il  servizio  giustizia  nelle
          grandi aree metropolitane; 
                c) ridefinire  l'assetto  territoriale  degli  uffici
          requirenti  non  distrettuali,  tenuto  conto,   ferma   la
          permanenza  di  quelli  aventi  sedi  presso  il  tribunale
          ordinario nei circondari di comuni capoluogo  di  provincia
          alla  data  del  30  giugno  2011,  della  possibilita'  di
          accorpare piu' uffici di  procura  anche  indipendentemente
          dall'eventuale  accorpamento  dei   rispettivi   tribunali,
          prevedendo,  in  tali  casi,  che  l'ufficio   di   procura
          accorpante possa svolgere le funzioni  requirenti  in  piu'
          tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato  a  esigenze
          di funzionalita' ed efficienza che consentano una  migliore
          organizzazione dei mezzi e delle risorse umane,  anche  per
          raggiungere  economia  di  specializzazione  ed  una   piu'
          agevole trattazione dei procedimenti; 
                d) procedere alla soppressione ovvero alla  riduzione
          delle  sezioni  distaccate  di  tribunale,  anche  mediante
          accorpamento  ai  tribunali  limitrofi,  nel  rispetto  dei
          criteri di cui alla lettera b); 
                e) assumere come  prioritaria  linea  di  intervento,
          nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c)
          e   d),   il   riequilibrio   delle   attuali    competenze
          territoriali,  demografiche   e   funzionali   tra   uffici
          limitrofi della stessa area provinciale  caratterizzati  da
          rilevante differenza di dimensioni; 
                f)  garantire  che,  all'esito  degli  interventi  di
          riorganizzazione, ciascun  distretto  di  corte  d'appello,
          incluse le sue sezioni distaccate, comprenda  non  meno  di
          tre degli attuali  tribunali  con  relative  procure  della
          Repubblica; 
                g)  prevedere  che  i  magistrati  e   il   personale
          amministrativo   entrino   di   diritto   a    far    parte
          dell'organico,  rispettivamente,  dei  tribunali  e   delle
          procure della  Repubblica  presso  il  tribunale  cui  sono
          trasferite le funzioni di sedi  di  tribunale,  di  sezioni
          distaccate e di procura  presso  cui  prestavano  servizio,
          anche  in  sovrannumero  riassorbibile  con  le  successive
          vacanze; 
                h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e  del
          personale  prevista  dalla  lettera  g)   non   costituisca
          assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad
          altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti; 
                i) prevedere  con  successivi  decreti  del  Ministro
          della giustizia le conseguenti modificazioni  delle  piante
          organiche del personale di magistratura e amministrativo; 
                l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di
          pace dislocati in sede diversa da quella circondariale,  da
          operare tenendo in  specifico  conto,  in  coerenza  con  i
          criteri di cui alla  lettera  b),  dell'analisi  dei  costi
          rispetto ai carichi di lavoro; 
                m)  prevedere  che  il  personale  amministrativo  in
          servizio presso gli uffici soppressi del  giudice  di  pace
          venga riassegnato in misura non inferiore al 50  per  cento
          presso la sede di tribunale o di  procura  limitrofa  e  la
          restante parte presso l'ufficio del giudice di pace  presso
          cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse; 
                n)  prevedere   la   pubblicazione   nel   bollettino
          ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia
          degli  elenchi  degli  uffici  del  giudice  di   pace   da
          sopprimere o accorpare; 
                o)  prevedere  che,  entro  sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione di cui  alla  lettera  n),  gli  enti  locali
          interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere
          e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace
          con competenza  sui  rispettivi  territori,  anche  tramite
          eventuale  accorpamento,  facendosi  integralmente   carico
          delle spese di funzionamento e di erogazione  del  servizio
          giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di
          personale amministrativo che  sara'  messo  a  disposizione
          dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione
          giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico  del
          personale di magistratura onoraria di  tali  sedi  entro  i
          limiti della dotazione  nazionale  complessiva  nonche'  la
          formazione del personale amministrativo; 
                p) prevedere che, entro dodici  mesi  dalla  scadenza
          del termine di cui alla lettera o), su istanza  degli  enti
          locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro
          della giustizia abbia facolta' di mantenere o istituire con
          decreto  ministeriale  uffici  del  giudice  di  pace,  nel
          rispetto delle condizioni di cui alla lettera o); 
                q)  dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              3. La riforma realizza il necessario coordinamento  con
          le altre disposizioni vigenti. 
              4. Gli schemi  dei  decreti  legislativi  previsti  dal
          comma 2  sono  adottati  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia  e   successivamente   trasmessi   al   Consiglio
          superiore  della  magistratura  e  al  Parlamento  ai  fini
          dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e  delle
          Commissioni  competenti  per   materia.   I   pareri,   non
          vincolanti, sono resi entro il  termine  di  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono
          emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora  detto
          termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti  allo
          spirare   del   termine   previsto   dal   comma    2,    o
          successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
          di sessanta giorni. 
              5. Il Governo, con la procedura indicata nel  comma  4,
          entro due anni dalla data di entrata in vigore di  ciascuno
          dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega
          di cui al comma 2 e nel rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi fissati, puo' adottare disposizioni integrative e
          correttive dei decreti legislativi medesimi. 
              5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6
          aprile 2009 sulle  sedi  dei  tribunali  dell'Aquila  e  di
          Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio  della
          delega relativamente ai soli tribunali  aventi  sedi  nelle
          province dell'Aquila e di Chieti e' differito di tre anni. 
              6.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.». 
              - Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2012,  n.
          213, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  2  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
          12, e disposizioni di coordinamento). - 1. (Omissis). 
              2. Il tribunale di Giugliano in Campania e'  rinominato
          in "tribunale di Napoli nord", e, a norma della  tabella  A
          allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  ha  sede
          nel comune di Aversa.». 
              - Il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12  reca:
          «Ordinamento giudiziario».