Art. 4 
 
 
                     Liste dei giudici popolari 
 
  1. Le liste dei giudici popolari gia' formate a norma dell'articolo
23 della legge 10 aprile 1951, n. 287 si considerano  idonee  per  la
costituzione delle Corti d'assise e delle  Corti  d'assise  d'appello
interessate dalla nuova organizzazione giudiziaria di cui al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, fino a sei mesi dopo  l'entrata
in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  23  della  legge  10
          aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise): 
              «Art. 23 (Procedimento per la  formazione  delle  liste
          generali dei giudici popolari). -  Le  liste  generali  dei
          giudici popolari per le Corti di assise e per le  Corti  di
          assise  di  appello  sono  formate  con  l'intervento   del
          pubblico  ministero  e   del   presidente   del   Consiglio
          dell'Ordine  degli  avvocati  o  di  un  suo  delegato,   e
          l'assistenza del  cancelliere,  imbussolando,  in  pubblica
          udienza, in una urna tanti  numeri  quanti  sono  i  numeri
          corrispondenti ai nominativi compresi nei  rispettivi  albi
          definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna  Corte
          di assise o a  ciascuna  Corte  di  assise  di  appello,  e
          procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero  dei
          giudici popolari, prescritto. Il nominativo  corrispondente
          al numero sorteggiato  va  a  formare  la  lista  generale,
          rispettivamente degli  uomini  e  delle  donne.  Tutti  gli
          iscritti delle liste generali  dei  giudici  popolari  sono
          destinati a prestare servizio nel biennio successivo. 
              Per la formazione  delle  liste  dei  giudici  popolari
          supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti  agli
          iscritti negli albi  definitivi  aventi  la  residenza  nel
          comune per cui occorre formare la lista e  poi  si  procede
          alla estrazione fino a raggiungere il  numero  dei  giudici
          popolari ordinari  prescritto  tenendo  separate  le  liste
          degli uomini e quelle delle donne. 
              Ai fini  della  formazione  delle  liste  separate  dei
          giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due  precedenti
          comma, allorche' una delle due liste viene  completata,  le
          estrazioni proseguono  fino  al  completamento  dell'altra,
          senza tener conto dei  nominativi  di  coloro  che  vengono
          sorteggiati in eccedenza alla lista gia' formata.». 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 7  settembre
          2012, n. 155, si veda nelle note alle premesse.