Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a)  'apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche'  o  'AEE',   le
apparecchiature che dipendono,  per  un  corretto  funzionamento,  da
correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature  di
generazione, trasferimento e  misura  di  tali  correnti  e  campi  e
progettate per essere usate con una tensione  non  superiore  a  1000
volt per la corrente  alternata  e  a  1.500  volt  per  la  corrente
continua; 
  b) ai fini di cui alla lettera a), 'che  dipendono',  in  relazione
alle AEE, indica il  fatto  che  le  apparecchiature  necessitano  di
correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare  almeno
una delle funzioni previste; 
  c) 'utensili industriali fissi di grandi dimensioni', un insieme di
grandi dimensioni di  macchine,  apparecchiature  e  componenti,  che
funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e
disinstallati  in  maniera  permanente  da   professionisti   in   un
determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso  un
impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo; 
  d)  'alle  installazioni   fisse   di   grandi   dimensioni',   una
combinazione  su  larga  scala  di  apparecchi  di  vario   tipo   ed
eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e  installati
da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo  permanente
in  un   luogo   prestabilito   e   apposito   e   disinstallati   da
professionisti; 
  e) 'cavi', tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai  250
volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare  le  AEE
alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o piu' AEE; 
  f) 'fabbricante', qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica
un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la  commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio; 
  g) 'mandatario', qualsiasi persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un  mandato  scritto
che la autorizza ad agire per suo conto in  relazione  a  determinate
attivita'; 
  h) 'distributore',  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore,  che
mette a disposizione un'AEE sul mercato; 
  i) 'importatore', qualsiasi persona fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione che immetta sul mercato dell'Unione un'AEE originaria  di
un Paese terzo; 
  l)  'operatori   economici',   il   fabbricante,   il   mandatario,
l'importatore e il distributore; 
  m) 'messa a  disposizione  sul  mercato',  qualsiasi  fornitura  di
un'AEE  per  la  distribuzione,  il  consumo  o  l'uso  sul   mercato
dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o
gratuito; 
  n) 'immissione sul mercato',  la  prima  messa  a  disposizione  di
un'AEE sul mercato dell'Unione; 
  o) 'norma armonizzata', una norma adottata da uno  degli  organismi
europei di normalizzazione elencati all'allegato  I  della  direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,
che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle  norme  e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole  relative  ai  servizi
della  societa'  dell'informazione,  sulla  base  di  una   richiesta
presentata dalla Commissione conformemente  all'articolo  6  di  tale
direttiva; 
  p) 'specificazione tecnica', un documento che prescrive i requisiti
tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare; 
  q) 'marcatura CE', una marcatura mediante cui il fabbricante indica
che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti  dalla
normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione; 
  r) 'valutazione della conformita', la procedura atta  a  dimostrare
se le prescrizioni della presente direttiva in materia di  AEE  siano
state rispettate; 
  s) 'vigilanza del mercato', le attivita' svolte e  i  provvedimenti
adottati dalle autorita' pubbliche per garantire  che  le  AEE  siano
conformi  ai  requisiti  stabiliti  nel  presente   decreto   e   non
pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della
tutela del pubblico interesse; 
  t)  'richiamo',  qualsiasi  provvedimento  volto  ad  ottenere   la
restituzione di un prodotto che e' gia' stato  messo  a  disposizione
dell'utilizzatore finale; 
  u) 'ritiro', qualsiasi provvedimento volto a impedire  la  messa  a
disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura; 
  v) 'materiale omogeneo', un materiale di composizione uniforme o un
materiale costituito dalla combinazione di  piu'  materiali  che  non
puo' essere diviso o separato in materiali  diversi  mediante  azioni
meccaniche come  lo  svitamento,  il  taglio,  la  frantumazione,  la
molatura e processi abrasivi; 
  z)  'dispositivo  medico',  un  dispositivo  medico  come  definito
all'articolo 1, comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  8
settembre 2000, n. 332, che sia anche un AEE; 
  aa)  'dispositivo  medico-diagnostico  in  vitro',  un  dispositivo
medico-diagnostico in vitro come definito all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332; 
  bb) 'dispositivo medico impiantabile attivo', un dispositivo medico
attivo come definito all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507; 
  cc) 'strumenti di monitoraggio e controllo industriali',  strumenti
di  monitoraggio  e  controllo  destinati   esclusivamente   ad   uso
industriale o professionale; 
  dd) 'disponibilita' di un sostituto', la capacita' di un  sostituto
di essere fabbricato e consegnato entro un ragionevole lasso di tempo
rispetto al tempo necessario per la fabbricazione e la  distribuzione
delle sostanze di cui all'allegato II; 
  ee) 'affidabilita' di un sostituto', la probabilita' che un'AEE che
utilizza un sostituto esegua una funzione richiesta senza guasti,  in
determinate condizioni, per un determinato periodo di tempo; 
  ff) 'pezzo di ricambio', una parte  distinta  di  un'AEE  che  puo'
sostituire una parte  di  un'AEE.  L'AEE  non  puo'  funzionare  come
previsto in assenza di  tale  parte.  La  funzionalita'  dell'AEE  e'
ristabilita o e' potenziata quando la parte e' sostituita da un pezzo
di ricambio; 
  gg) 'macchine  mobili  non  stradali  destinate  ad  esclusivo  uso
professionale', le macchine dotate di una fonte  di  alimentazione  a
bordo il cui funzionamento richiede mobilita' o movimento continuo  o
semicontinuo, durante il lavoro,  tra  una  serie  di  postazioni  di
lavoro fisse e sono destinate ad esclusivo uso professionale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
          luglio 1998, n. L 204. 
              - L'art. 1 del decreto legislativo 8 Settembre 2000, n.
          332,  (Attuazione  della  direttiva  98/79/CE  relativa  ai
          dispositivi medico-diagnostici in vitro.), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269, cosi' recita: 
              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto s'intende per: 
                a)   dispositivo   medico:    qualsiasi    strumento,
          apparecchio,   impianto,   sostanza   o   altro   prodotto,
          utilizzato da solo o in combinazione, compreso il  software
          informatico impiegato per il loro  corretto  funzionamento,
          la cui azione principale voluta nel o sul corpo  umano  non
          sia conseguita con mezzi farmacologici ne' immunologici ne'
          mediante processo  metabolico,  ma  la  cui  funzione  puo'
          essere  assistita  da  questi  mezzi,   e   destinato   dal
          fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di: 
              1)  diagnosi,   prevenzione,   controllo,   terapia   o
          attenuazione di una malattia; 
              2)  diagnosi,  controllo,   terapia,   attenuazione   o
          compensazione di un trauma o di un handicap; 
              3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia  o  di
          un processo fisiologico; 
              4) intervento sul concepimento; 
                b) dispositivo medico-diagnostico in vitro: qualsiasi
          dispositivo medico composto da un reagente, da un  prodotto
          reattivo, da un calibratore, da un materiale di  controllo,
          da  un  kit,  da  uno   strumento,   da   un   apparecchio,
          un'attrezzatura o un  sistema,  utilizzato  da  solo  o  in
          combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato
          in vitro per l'esame  di  campioni  provenienti  dal  corpo
          umano,  inclusi  sangue  e  tessuti  donati,  unicamente  o
          principalmente allo scopo di fornire  informazioni  su  uno
          stato  fisiologico  o  patologico,  o   su   una   anomalia
          congenita, o informazioni che consentono la  determinazione
          della  sicurezza  e  della  compatibilita'  con  potenziali
          soggetti riceventi, o che  consentono  il  controllo  delle
          misure  terapeutiche.  I  contenitori  dei  campioni   sono
          considerati dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro.  Si
          intendono per contenitori di campioni  i  dispositivi,  del
          tipo  sottovuoto  o  no,   specificamente   destinati   dai
          fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente
          dal corpo umano  e  a  conservarlo  ai  fini  di  un  esame
          diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi  generici
          di laboratorio non sono dispositivi  medico-diagnostici  in
          vitro a meno  che,  date  le  loro  caratteristiche,  siano
          specificamente   destinati   dal   fabbricante   ad   esami
          diagnostici in vitro; 
              c)  accessorio:  prodotto  che,  pur  non  essendo   un
          dispositivo medico-diagnostico in vitro,  e'  destinato  in
          modo specifico dal suo fabbricante ad essere utilizzato con
          un    dispositivo    per    consentirne     l'utilizzazione
          conformemente alla sua destinazione; ai fini della presente
          definizione, i dispositivi di  tipo  invasivo  destinati  a
          prelevare  campioni  e  i  dispositivi  posti  in   diretto
          contatto con il corpo umano per ottenere  un  campione,  ai
          sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46,  e
          successive modificazioni, non sono considerati accessori di
          dispositivi medico-diagnostici in vitro; 
              d)  dispositivo  per  test  autodiagnostico:  qualsiasi
          dispositivo predisposto dal fabbricante  per  poter  essere
          usato a domicilio da parte di profani,  quali  persone  non
          esperte di test diagnostici; 
              e)  dispositivo  destinato   alla   valutazione   delle
          prestazioni:   qualsiasi    dispositivo    destinato    dal
          fabbricante ad essere sottoposto ad uno  o  piu'  studi  di
          valutazione  delle  prestazioni  in  laboratori   d'analisi
          chimico-cliniche  e  microbiologia  o  in  altri   ambienti
          appropriati al di fuori del sito di fabbricazione; 
              f)  fabbricante:  la   persona   fisica   o   giuridica
          responsabile  della  progettazione,  della   fabbricazione,
          dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo  in
          vista  dell'immissione  in  commercio   a   proprio   nome,
          indipendentemente dal fatto  che  queste  operazioni  siano
          eseguite da questa stessa persona o da  un  terzo  per  suo
          conto; gli obblighi del presente decreto che  si  impongono
          al fabbricante  valgono  anche  per  la  persona  fisica  o
          giuridica che compone,  provvede  all'imballaggio,  tratta,
          rimette  a   nuovo,   etichetta   uno   o   piu'   prodotti
          prefabbricati o assegna loro  la  destinazione  d'uso  come
          dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio
          nome; i predetti obblighi non  si  applicano  alla  persona
          che, senza essere il fabbricante, compone o adatta  per  un
          singolo paziente dispositivi gia' immessi in  commercio  in
          funzione della loro destinazione d'uso; 
              g) mandatario: la persona fisica o giuridica  stabilita
          nel territorio dell'Unione europea che, dopo  essere  stata
          espressamente designata  dal  fabbricante,  agisce  e  puo'
          essere interpellata dalle autorita' nazionali competenti  e
          dagli organi dell'Unione europea in  vece  del  fabbricante
          per quanto riguarda gli obblighi che  il  presente  decreto
          impone a quest'ultimo; 
              h)  destinazione:   l'utilizzazione   alla   quale   e'
          destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal
          fabbricante nell'etichetta, nelle istruzioni  per  l'uso  e
          nel materiale pubblicitario; 
              i)  immissione  in  commercio:   la   prima   messa   a
          disposizione, a titolo oneroso o gratuito, di  dispositivi,
          diversi dai dispositivi destinati  alla  valutazione  delle
          prestazioni, in vista della distribuzione  o  utilizzazione
          sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si
          tratti di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo; 
              j) messa in servizio: fase in  cui  il  dispositivo  e'
          stato reso disponibile all'utilizzatore  finale  in  quanto
          pronto per la prima utilizzazione sul  mercato  comunitario
          secondo la sua destinazione d'uso.». 
              - Il comma 2 dell'art. 1, del  decreto  legislativo  14
          dicembre 1992, n. 507, citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 1 (Definizioni). - (Omissis). 
              2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le
          definizioni seguenti: 
                a)   dispositivo   medico:    qualunque    strumento,
          apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto,
          utilizzato  da  solo  o  in  combinazione,   compresi   gli
          accessori tra cui il software destinato dal fabbricante  ad
          essere impiegato specificamente con finalita'  diagnostiche
          e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del
          dispositivo stesso, destinato  dal  fabbricante  ad  essere
          impiegato sull'uomo a fini di: 
              1)  diagnosi,  prevenzione,  controllo,  trattamento  o
          attenuazione di malattie; 
              2) diagnosi,  controllo,  trattamento,  attenuazione  o
          compensazione di una ferita o di un handicap; 
              3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure
          di un processo fisiologico; 
              4) controllo del concepimento, che non eserciti  nel  o
          sul corpo umano l'azione principale cui  e'  destinato  con
          mezzi  farmacologici,  immunologici  o  mediante   processi
          metabolici, ma la cui funzione possa essere  coadiuvata  da
          tali mezzi; 
              b) dispositivo  medico  attivo:  qualsiasi  dispositivo
          medico collegato per il suo funzionamento ad una  fonte  di
          energia elettrica o a  qualsiasi  altra  fonte  di  energia
          diversa da quella prodotta direttamente dal corpo  umano  o
          dalla gravita'; 
              c) dispositivo medico  impiantabile  attivo:  qualsiasi
          dispositivo medico attivo destinato  ad  essere  impiantato
          interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o
          medico nel corpo umano o mediante intervento medico  in  un
          orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento; 
              d)  dispositivo  su   misura:   qualsiasi   dispositivo
          fabbricato  appositamente  sulla  base  della  prescrizione
          scritta di un medico debitamente qualificato  che  precisi,
          sotto  la  propria  responsabilita',   le   caratteristiche
          specifiche  di  progettazione   e   destinato   ad   essere
          utilizzato solo per un determinato paziente; i  dispositivi
          fabbricati con metodi di produzione  in  serie  che  devono
          essere adattati per soddisfare  un'esigenza  specifica  del
          medico o di un altro utilizzatore  professionale  non  sono
          considerati dispositivi su misura; 
              e)  dispositivi  per   indagini   cliniche:   qualsiasi
          dispositivo destinato ad essere  utilizzato  da  un  medico
          debitamente qualificato  per  lo  svolgimento  di  indagini
          cliniche di cui all'allegato 7, punto 2.1, in  un  ambiente
          clinico umano adeguato;  per  l'esecuzione  delle  indagini
          cliniche, al medico debitamente qualificato  e'  assimilata
          ogni altra  persona  la  quale,  in  base  alle  qualifiche
          professionali, sia autorizzata a svolgere tali indagini; 
              f)  destinazione:   l'utilizzazione   alla   quale   e'
          destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal
          fabbricante sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso  e/o
          nei materiali pubblicitari; 
              g) messa in servizio: messa a  disposizione  del  corpo
          medico per l'impianto; 
              g-bis)  immissione  in  commercio:  la  prima  messa  a
          disposizione a titolo oneroso o  gratuito  di  dispositivi,
          esclusi quelli destinati alle indagini cliniche,  in  vista
          della   distribuzione   o   utilizzazione    sul    mercato
          comunitario, indipendentemente dal fatto che si  tratti  di
          dispositivi nuovi o rimessi a nuovo; 
              g-ter) fabbricante: 
              1) la persona fisica o il rappresentante  legale  della
          persona giuridica responsabile della  progettazione,  della
          fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di  un
          dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio
          nome  o  a  nome  della  persona  giuridica  rappresentata,
          indipendentemente dal fatto  che  queste  operazioni  siano
          eseguite dalla stessa persona fisica o giuridica  o  da  un
          terzo per suo conto; 
              2) la persona fisica o il rappresentante  legale  della
          persona giuridica che  compone,  provvede  all'imballaggio,
          tratta, rimette a nuovo o etichetta  uno  o  piu'  prodotti
          prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo
          in vista dell'immissione in commercio a proprio  nome  o  a
          nome della persona giuridica rappresentata, fatta eccezione
          per chi senza essere il fabbricante  ai  sensi  del  n.  1)
          compone o adatta dispositivi gia' immessi in  commercio  in
          funzione della loro destinazione ad un singolo paziente; 
              g-quater) mandatario: la  persona  fisica  o  giuridica
          stabilita  nella   Comunita'   che,   dopo   essere   stata
          espressamente designata  dal  fabbricante,  agisce  e  puo'
          essere interpellata dalle autorita' nazionali competenti  e
          dagli organismi comunitari  in  vece  del  fabbricante  per
          quanto riguarda gli obblighi che il presente decreto impone
          a quest'ultimo; 
              g-quinquies)  dati  clinici:  le   informazioni   sulla
          sicurezza e/o sulle prestazioni ricavate dall'impiego di un
          dispositivo;  i  dati  clinici  provengono  dalle  seguenti
          fonti: 
              1)  indagini  cliniche  relative  al   dispositivo   in
          questione; o 
              2) indagini cliniche o  altri  studi  pubblicati  nella
          letteratura scientifica relativi a un  dispositivo  analogo
          di cui e'  dimostrabile  l'equivalenza  al  dispositivo  in
          questione; o 
              3) relazioni pubblicate e/o  non  pubblicate  su  altre
          pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o  a
          un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile l'equivalenza
          al dispositivo in questione, 
              (Omissis).».