Art. 4 
 
 
                             Prevenzione 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,  le  AEE  immesse
sul mercato, compresi i cavi e i pezzi  di  ricambio  destinati  alla
loro riparazione, al loro riutilizzo,  all'aggiornamento  delle  loro
funzionalita' o al potenziamento della  loro  capacita',  non  devono
contenere le sostanze di cui all'allegato II. 
  2. Nei materiali omogenei e' tollerata una  concentrazione  massima
in peso non superiore a quella indicata all'allegato II. Le modalita'
dettagliate per garantire la conformita' ai predetti  valori  massimi
di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali,
sono adottate dalla Commissione europea  ai  sensi  dell'articolo  4,
paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE. 
  3. Il comma 1 si applica: 
  a) ai  dispositivi  medici  e  agli  strumenti  di  monitoraggio  e
controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014; 
  b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a
decorrere dal 22 luglio 2016; 
  c) agli strumenti di monitoraggio e controllo  industriali  immessi
sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017. 
  4. Il comma 1 non si  applica  ai  cavi  o  ai  pezzi  di  ricambio
destinati alla riparazione, al  riutilizzo,  all'aggiornamento  delle
funzionalita' o al potenziamento della capacita' di: 
  a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006; 
  b) dispositivi medici  immessi  sul  mercato  anteriormente  al  22
luglio 2014; 
  c) dispositivi medici di diagnosi  in  vitro  immessi  sul  mercato
anteriormente al 22 luglio 2016; 
  d) strumenti  di  monitoraggio  e  controllo  immessi  sul  mercato
anteriormente al 22 luglio 2014; 
  e) strumenti di monitoraggio e controllo  industriali  immessi  sul
mercato anteriormente al 22 luglio 2017; 
  f) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione ai sensi dell'articolo
5  e  sono  state  immesse   sul   mercato   prima   della   scadenza
dell'esenzione medesima,  relativamente  all'esenzione  specifica  in
questione. 
  5. Il comma 1 non si applica al riutilizzo dei  pezzi  di  ricambio
recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al  primo  luglio
2006  e   utilizzati   in   apparecchiature   immesse   sul   mercato
anteriormente al primo luglio 2016, purche' il riutilizzo avvenga  in
sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa  a
impresa e che la presenza di parti  riutilizzate  sia  comunicata  al
consumatore. 
  6. Il comma 1  non  si  applica  alle  applicazioni  elencate  agli
allegati III e IV. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per la direttiva 2011/65/UE, si veda nelle note  alle
          premesse.