IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante Nuovo codice della strada,  ed
in particolare gli articoli 116 e 123  concernenti,  rispettivamente,
le patenti per la  guida  dei  veicoli  a  motore  e  l'attivita'  di
autoscuole; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE  concernenti  la
patente  di  guida,  ed  in  particolare  l'articolo  28  concernente
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia  di  patenti,
nonche' l'allegato II, lettera B, concernente i  criteri  minimi  che
devono essere soddisfatti dai veicoli  impiegati  per  effettuare  le
prove di capacita' e comportamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione  del  Nuovo
codice della strada; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10
aprile  2013,  recante   recepimento   della   direttiva   2012/36/UE
concernente le patenti di guida; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  17
maggio 1995, n.  317,  recante  la  disciplina  dell'attivita'  delle
autoscuole; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30
gennaio 2013, recante "Disciplina  della  prova  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento delle patenti  di  categoria  C1,  C,  D1  e  D,  anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE" ed in particolare l'articolo 6, comma 1,
lettere b) e c); 
  Considerata la necessita'  di  adeguare  la  disciplina  posta  dal
citato articolo 6 del decreto 17  maggio  1995,  n.  317  alle  nuove
disposizioni in materia di cui al predetto allegato  II,  lettera  B,
del  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto di adeguare  le  ulteriori  disposizioni  del  decreto  17
maggio 1995, n. 317, alle modifiche apportate  all'articolo  123  del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  dal  decreto-legge  31
gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, nella misura  strettamente  necessaria  a  garantire  la
piena e coerente efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni  ed  in
un'ottica  piu'  coerente  con  la   liberalizzazione   del   settore
intervenuta ad  opera  del  citato  decreto-legge,  rinviando  ad  un
successivo   decreto   la   disciplina   degli   ulteriori    profili
dell'attivita' di autoscuola; 
  Ritenuto altresi' di  dettare  nuove  disposizioni  transitorie  in
materia di disciplina dell'attivita' delle  autoscuole,  al  fine  di
definire regimi transitori  pregressi  di  cui  all'articolo  14  del
decreto 17 maggio 1995, n. 317; 
  Visto, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il regolamento  recante
la disciplina dei corsi di formazione e procedure per  l'abilitazione
di insegnanti e di istruttori di autoscuola; 
  Ritenuto di modificare gli articoli 4 e 10 del sopracitato  decreto
26 gennaio 2011, n. 17,  relativi  alla  formazione  periodica  degli
insegnanti e degli istruttori ed alla estensione dell'abilitazione; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  rep.
Atti n. 81/CU del 24 luglio 2013, condizionato all'accoglimento della
richiesta delle Regioni di eliminare all'articolo  11,  comma  1,  la
lett. b) concernente la soppressione, all'articolo 2,  comma  2,  del
decreto 26  gennaio  2011,  n.  17,  della  previsione  di  «soggetto
autorizzato» a svolgere il corso di formazione iniziale; 
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
ha ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata dalle Regioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  26  settembre
2013; 
  Ritenuto di non poter accogliere l'invito contenuto nel parere  del
Consiglio  di  Stato   di   considerare   l'ipotesi   di   stabilire,
all'articolo 11, comma 1, lett. b), un limite ragionevole alla durata
della sospensione in quanto si  ritiene  opportuno  che,  nelle  more
dell'eventuale inottemperanza dell'obbligo di  formazione  periodica,
la validita' dell'abilitazione di insegnante e  di  istruttore  resti
sospesa, risolvendosi un'eventuale  decadenza  dalla  stessa  in  una
misura eccessiva rispetto  all'effettiva  capacita'  di  recupero  ed
aggiornamento dei requisiti professionali, a seguito della  frequenza
di un corso di formazione periodica ancorche' tardiva; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la nota del 19 novembre 2013 con cui lo schema di regolamento
e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 
 
  1. All'articolo  1  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella  rubrica,  le  parole:  «e  limitazione  numerica»  sono
soppresse; 
    b) nel comma 1, dopo le parole: «per il rilascio  delle  patenti»
sono inserite le seguenti: «e dei  documenti  di  abilitazione  e  di
qualificazione professionale». 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto 17 maggio 1995, n. 317,  le
parole: «per ottenere l'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite
dalle seguenti: «per avviare l'esercizio». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'articolo 116 e  dell'art.  123
          del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada): 
              «Art. 116. (Patente e abilitazioni professionali per la
          guida di veicoli a motore). - 1.  Non  si  possono  guidare
          ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
          senza  aver  conseguito  la  patente  di  guida   ed,   ove
          richieste, le abilitazioni  professionali.  Tali  documenti
          sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
          i trasporti, la  navigazione  e  i  sistemi  informativi  e
          statistici a soggetti che hanno la residenza in  Italia  ai
          sensi dell'articolo 118-bis. 
              2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la  patente
          di guida occorre presentare apposita domanda al  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i sistemi informativi e statistici ed  essere  in  possesso
          dei requisiti fisici e psichici  prescritti.  Il  Ministero
          delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   con   decreti
          dirigenziali, stabilisce il procedimento per  il  rilascio,
          l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio
          sistema  informatico,  delle  patenti  di  guida  e   delle
          abilitazioni professionali, con l'obiettivo  della  massima
          semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
          dei medici di  cui  all'articolo  119,  dei  comuni,  delle
          autoscuole di cui all'articolo 123 e dei  soggetti  di  cui
          alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
              3. La patente di guida,  conforme  al  modello  UE,  si
          distingue nelle seguenti categorie ed  abilita  alla  guida
          dei veicoli per ciascuna di esse indicati: 
                a) AM: 
              1)  ciclomotori  a  due  ruote  (categoria   L1e)   con
          velocita' massima di costruzione non superiore a  45  km/h,
          la cui cilindrata e' inferiore o  uguale  a  50  cm³  se  a
          combustione  interna,  oppure  la  cui   potenza   nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
              2) veicoli a  tre  ruote  (categoria  L2e)  aventi  una
          velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
          caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
          o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
          potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per  gli
          altri motori a combustione interna, oppure la  cui  potenza
          nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
          motori elettrici; 
              3)  quadricicli  leggeri  la  cui  massa  a  vuoto   e'
          inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
          delle batterie per i veicoli elettrici,  la  cui  velocita'
          massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45  km/h  e
          la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a  50  cm³
          per i motori ad accensione  comandata;  o  la  cui  potenza
          massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW  per  gli  altri
          motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
                b) A1: 
              1) motocicli di  cilindrata  massima  di  125  cm³,  di
          potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
          superiore a 0,1 kW/kg; 
              2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
                c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con
          un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2  kW/kg  e  che
          non siano derivati da una versione che  sviluppa  oltre  il
          doppio della potenza massima; 
                d) A: 
              1)  motocicli,  ossia  veicoli  a  due   ruote,   senza
          carrozzetta (categoria L3e) o  con  carrozzetta  (categoria
          L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
          se a combustione interna e/o aventi una  velocita'  massima
          per costruzione superiore a 45 km/h; 
              2)  tricicli  di  potenza  superiore  a  15  kW,  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  115,  comma   1,
          lettera e), numero 1); 
                e) B1: quadricicli diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore  o
          pari a 400  kg  (categoria  L7e)  (550  kg  per  i  veicoli
          destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza  massima
          netta del motore e'  inferiore  o  uguale  a  15  kW.  Tali
          veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
          prescrizioni  tecniche  applicabili   ai   tricicli   della
          categoria  L5e  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
                f) B: autoveicoli la cui  massa  massima  autorizzata
          non  supera  3500  kg  e  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di non piu' di otto persone oltre al  conducente;
          ai veicoli di questa categoria puo'  essere  agganciato  un
          rimorchio  avente  una  massa   massima   autorizzata   non
          superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria
          puo' essere agganciato un rimorchio la  cui  massa  massima
          autorizzata  superi  750  kg,  purche'  la  massa   massima
          autorizzata  di  tale  combinazione  non  superi  4250  kg.
          Qualora  tale  combinazione  superi  3500  chilogrammi,  e'
          richiesto il  superamento  di  una  prova  di  capacita'  e
          comportamento  su  veicolo  specifico.  In  caso  di  esito
          positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un
          apposito codice comunitario, indica che  il  titolare  puo'
          condurre tali complessi di veicoli; 
                g) BE: complessi di veicoli composti di  una  motrice
          della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
          ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
          a 3500 kg; 
                h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle  categorie
          D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
          kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti  per
          il trasporto di non  piu'  di  otto  passeggeri,  oltre  al
          conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
          essere  agganciato  un  rimorchio  la  cui  massa   massima
          autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
                i) C1E: 
              1)  complessi  di  veicoli  composti  di  una   motrice
          rientrante nella categoria C1 e di un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
          a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
          superi 12000 kg; 
              2)  complessi  di  veicoli  composti  di  una   motrice
          rientrante nella categoria B e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a  3500
          kg, sempre che  la  massa  autorizzata  del  complesso  non
          superi 12000 kg; 
                l) C: autoveicoli diversi da quelli  delle  categorie
          D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
          kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di
          otto passeggeri, oltre al conducente; agli  autoveicoli  di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
                m) CE: complessi di veicoli composti di  una  motrice
          rientrante nella categoria C e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata  superi  750
          kg; 
                n) D1: autoveicoli  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
          aventi una lunghezza massima di 8 metri;  agli  autoveicoli
          di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio  la
          cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
                o) D1E: complessi di veicoli composti da una  motrice
          rientrante nella categoria D1 e  da  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; 
                p) D:  autoveicoli  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di piu' di otto persone oltre  al  conducente;  a
          tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
                q) DE: complessi di veicoli composti da  una  motrice
          rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
          massima autorizzata supera 750 kg. 
              4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu' minorazioni, possono conseguire  la  patente  speciale
          delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D,  anche
          se alla guida di veicoli  trainanti  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata non superi 750  kg.  Le  suddette
          patenti possono essere limitate alla guida  di  veicoli  di
          particolari tipi  e  caratteristiche,  e  possono  indicare
          determinate  prescrizioni  in  relazione  all'esito   degli
          accertamenti  di  cui  all'articolo  119,   comma   4.   Le
          limitazioni   devono   essere   riportate   sulla   patente
          utilizzando  i  codici  comunitari  armonizzati,  ovvero  i
          codici  nazionali  stabiliti   dal   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  e  i  sistemi  informativi   e
          statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la
          guida di autoambulanze. 
              5. La patente di guida conseguita sostenendo  la  prova
          pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
          consente di condurre solo veicoli muniti di  tale  tipo  di
          cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si  intende
          un veicolo nel  quale  non  e'  presente  il  pedale  della
          frizione  o  la  leva  manuale  per  la  frizione,  per  le
          categorie A, A2 o A1. 
              6. La validita' della patente puo'  essere  estesa  dal
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  previo
          accertamento dei requisiti fisici e psichici  ed  esame,  a
          categorie di patente diversa da quella posseduta. 
              7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
          rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo. 
              8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente  per
          trasporto di persone, di  cui  all'articolo  85,  comma  2,
          lettere a), b) c)  e  d),  e  di  servizio  di  piazza  con
          autovetture con  conducente,  di  cui  all'articolo  86,  i
          conducenti,  di  eta'  non  inferiore   a   ventuno   anni,
          conseguono un certificato di abilitazione professionale  di
          tipo KA, se per la guida del veicolo  adibito  ai  predetti
          servizi e' richiesta la patente di guida di  categoria  A1,
          A2 o A, ovvero di tipo KB, se  per  la  guida  del  veicolo
          adibito ai predetti servizi  e'  richiesta  la  patente  di
          guida di categoria B1 o B. 
              9. I certificati di abilitazione professionale  di  cui
          al comma 8  sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici, sulla base dei  requisiti,  delle
          modalita'  e  dei  programmi   di   esame   stabiliti   nel
          regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che  il
          conducente abbia la patente di categoria A1,  A2  o  A;  ai
          fini del  conseguimento  del  certificato  di  abilitazione
          professionale di tipo KB e' necessario  che  il  conducente
          abbia almeno la patente di categoria B1. 
              10.  I  mutilati  ed  i  minorati  fisici,  qualora  in
          possesso almeno delle  patenti  speciali  corrispondenti  a
          quelle  richieste  dal  comma  9,  possono   conseguire   i
          certificati di abilitazione professionale di tipo KA e  KB,
          previa  verifica  della  sussistenza   dei   requisiti   di
          idoneita' fisica e  psichica  da  parte  della  commissione
          medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base
          delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
          ai sensi dell'articolo 119, comma 10. 
              11. Quando richiesto  dalle  disposizioni  comunitarie,
          come  recepite  nell'ordinamento  interno,   i   conducenti
          titolari di patente di guida di categoria  C1  o  C,  anche
          speciale,  ovvero  C1E  o  CE,  conseguono  la   carta   di
          qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
          conducenti titolari di patente di guida  di  categoria  D1,
          D1E, D e DE  conseguono  la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto  di  persone.  Quest'ultima  e'
          sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 
              12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali  cui
          l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli  adibiti  a
          determinati trasporti professionali, i titolari di  patente
          di guida valida per la prescritta categoria devono  inoltre
          conseguire  il  relativo   certificato   di   abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
          navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici.  Tali
          certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e  ai
          minorati fisici. 
              13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad  un  altro  comune  o  il  cambiamento   di   abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente  ufficio  centrale  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  e  i  sistemi  informativi   e
          statistici che aggiorna  il  dato  nell'anagrafe  nazionale
          degli  abilitati  alla  giuda.  A  tale  fine,   i   comuni
          trasmettono al suddetto ufficio, per via  telematica  o  su
          supporto magnetico secondo i  tracciati  record  prescritti
          dal Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  e  i
          sistemi informativi  e  statistici,  notizia  dell'avvenuto
          trasferimento  di  residenza,  nel  termine  di   un   mese
          decorrente dalla data  di  registrazione  della  variazione
          anagrafica. 
              14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di  un
          veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
          abbia conseguito la  corrispondente  patente  di  guida,  o
          altra abilitazione prevista ai commi 8, 10,  11  e  12,  se
          prescritta, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559. 
              15. Chiunque conduce veicoli senza aver  conseguito  la
          corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda  da
          2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si  applica  ai
          conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
          rinnovata per mancanza dei  requisiti  fisici  e  psichici.
          Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
          pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
          al  presente  comma   e'   competente   il   tribunale   in
          composizione monocratica. 
              15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
          che guida veicoli per i quali e' richiesta  la  patente  di
          categoria A2, il titolare di patente di guida di  categoria
          A1 o A2 che guida veicoli  per  i  quali  e'  richiesta  la
          patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
          di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i  quali  e'
          richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da  1.000  euro  a  4.000  euro.  Si  applica  la
          sanzione accessoria  della  sospensione  della  patente  di
          guida posseduta da quattro a otto mesi,  secondo  le  norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI. 
              16.  Fermo  restando  quando  previsto  da   specifiche
          disposizioni, chiunque guida veicoli essendo  munito  della
          patente di guida ma non di altra  abilitazione  di  cui  ai
          commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          400 ad euro 1.600. 
              17. Alle violazioni di cui  al  comma  15  consegue  la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in  caso  di  recidiva  delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa  del  veicolo.  Quando  non   e'   possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si applica la sanzione accessoria della  sospensione  della
          patente di guida eventualmente posseduta per un periodo  da
          tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
          sezione II, del titolo VI. 
              18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
          importano la sanzione accessoria del  fermo  amministrativo
          del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del  capo
          I, sezione II, del titolo VI.» 
              «Art. 123. (Autoscuole) - 1. Le scuole per l'educazione
          stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti  sono
          denominate autoscuole. 
              2.   Le   autoscuole   sono   soggette   a    vigilanza
          amministrativa e tecnica  da  parte  delle  province,  alle
          quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di  cui
          al comma 11-bis. 
              3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni
          di inizio attivita' e  di  vigilanza  amministrativa  sulle
          autoscuole sono svolti sulla  base  di  apposite  direttive
          emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          nel rispetto dei principi legislativi ed in  modo  uniforme
          per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. 
              4. Le persone fisiche o giuridiche,  le  societa',  gli
          enti possono presentare l'apposita dichiarazione di  inizio
          attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e  gestione
          diretta, personale, esclusiva e permanente  dell'esercizio,
          nonche'  la  gestione   diretta   dei   beni   patrimoniali
          dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
          nei confronti del  concedente;  nel  caso  di  apertura  di
          ulteriori   sedi   per   l'esercizio   dell'attivita'    di
          autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
          di  tutti  i  requisiti  prescritti,  ad  eccezione   della
          capacita' finanziaria che deve essere  dimostrata  per  una
          sola  sede,  e  deve  essere   preposto   un   responsabile
          didattico, in organico  quale  dipendente  o  collaboratore
          familiare ovvero anche, nel caso di societa' di  persone  o
          di capitali, quale rispettivamente socio o  amministratore,
          che sia in possesso dei requisiti di cui  al  comma  5,  ad
          eccezione della capacita' finanziaria. 
              5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
          compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e  sia
          in possesso di adeguata capacita' finanziaria,  di  diploma
          di istruzione di secondo  grado  e  di  abilitazione  quale
          insegnante di teoria  e  istruttore  di  guida  con  almeno
          un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque  anni.
          Per  le  persone  giuridiche  i  requisiti  richiesti   dal
          presente comma, ad eccezione  della  capacita'  finanziaria
          che deve essere posseduta  dalla  persona  giuridica,  sono
          richiesti al legale rappresentante. 
              6. La dichiarazione  non  puo'  essere  presentata  dai
          delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza  e  da
          coloro che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative  di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dall'art. 120, comma 1. 
              7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
          dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
          categoria, possedere  un'adeguata  attrezzatura  tecnica  e
          didattica  e   disporre   di   insegnanti   ed   istruttori
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  che  rilascia   specifico   attestato   di
          qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
          consorzino  e  costituiscano  un   centro   di   istruzione
          automobilistica, riconosciuto dall'ufficio  competente  del
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri.  Secondo  criteri
          uniformi   fissati   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  le  medesime  autoscuole
          possono demandare, integralmente o parzialmente, al  centro
          di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
          per il conseguimento di  tutte  le  categorie  di  patenti,
          anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria  B,
          e  dei  documenti  di  abilitazione  e  di   qualificazione
          professionale.  In  caso  di   applicazione   del   periodo
          precedente, le dotazioni complessive,  in  personale  e  in
          attrezzature, delle singole autoscuole consorziate  possono
          essere adeguatamente ridotte. 
              7-bis.  In  ogni  caso  l'attivita'  non  puo'   essere
          iniziata prima della verifica del  possesso  dei  requisiti
          prescritti.  La  verifica  di  cui  al  presente  comma  e'
          ripetuta  successivamente  ad  intervalli  di   tempo   non
          superiori a tre anni. 
              8.  L'attivita'  dell'autoscuola  e'  sospesa  per   un
          periodo da uno a tre mesi quando: 
              a)   l'attivita'   dell'autoscuola   non   si    svolga
          regolarmente; 
              b) il titolare non  provveda  alla  sostituzione  degli
          insegnanti o degli istruttori che non siano  piu'  ritenuti
          idonei  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
              c) il titolare non  ottemperi  alle  disposizioni  date
          dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri    ai    fini    del    regolare    funzionamento
          dell'autoscuola. 
              9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando: 
              a) siano venuti  meno  la  capacita'  finanziaria  e  i
          requisiti morali del titolare; 
              b)  venga  meno  l'attrezzatura  tecnica  e   didattica
          dell'autoscuola; 
              c) siano stati adottati piu' di  due  provvedimenti  di
          sospensione in un quinquennio. 
              9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta  carenza  dei
          requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e'  parimenti
          revocata   l'idoneita'   tecnica.   L'interessato    potra'
          conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni  dalla
          revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          stabilisce, con  propri  decreti:  i  requisiti  minimi  di
          capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
          formazione iniziale e periodica, con i relativi  programmi,
          degli insegnanti e degli istruttori  delle  autoscuole  per
          conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche  di
          cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
          delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
          al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui  locali  e
          sull'arredamento didattico, anche  al  fine  di  consentire
          l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata  dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori,  cui
          si accede dopo la citata formazione iniziale;  i  programmi
          di esame per il conseguimento della patente di guida. 
              10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e  degli
          istruttori delle autoscuole,  di  cui  al  comma  10,  sono
          organizzati: 
              a)  dalle  autoscuole  che  svolgono   l'attivita'   di
          formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
          categoria  di  patente  ovvero  dai  centri  di  istruzione
          automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; 
              b)  da  soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base  della
          disciplina  quadro  di  settore   definita   con   l'intesa
          stipulata in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano il 20  marzo  2008,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,  nonche'  dei  criteri
          specifici  dettati  con  il  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. 
              11.   Chiunque   gestisce   un'autoscuola   senza    la
          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti  prescritti
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 10.793 ad euro 16.189.  Dalla  violazione
          consegue    la    sanzione    amministrativa     accessoria
          dell'immediata chiusura  dell'autoscuola  e  di  cessazione
          della relativa attivita', ordinata dal  competente  ufficio
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI. 
              11-bis. L'istruzione o  la  formazione  dei  conducenti
          impartita in forma professionale o,  comunque,  a  fine  di
          lucro al di  fuori  di  quanto  disciplinato  dal  presente
          articolo costituisce esercizio  abusivo  dell'attivita'  di
          autoscuola. Chiunque  esercita  o  concorre  ad  esercitare
          abusivamente l'attivita' di  autoscuola  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          10.793 ad euro 16.189. Si applica inoltre il  disposto  del
          comma 9-bis del presente articolo. 
              11-ter. Lo  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  di
          insegnanti e di istruttori di cui al comma  10  e'  sospeso
          dalla regione territorialmente competente o dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
          soggetto che svolge i corsi: 
              a) per un periodo da uno a tre mesi,  quando  il  corso
          non si tiene regolarmente; 
              b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si
          tiene in carenza dei requisiti relativi  all'idoneita'  dei
          docenti,  alle  attrezzature  tecniche   e   al   materiale
          didattico; 
              c) per un ulteriore periodo da sei a  dodici  mesi  nel
          caso di reiterazione, nel triennio, delle  ipotesi  di  cui
          alle lettere a) e b). 
              11-quater. La regione territorialmente competente o  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   dispongono
          l'inibizione  alla  prosecuzione   dell'attivita'   per   i
          soggetti a  carico  dei  quali,  nei  due  anni  successivi
          all'adozione di un provvedimento di  sospensione  ai  sensi
          della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
          provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
          del medesimo comma. 
              12.  Chiunque  insegna  teoria   nelle   autoscuole   o
          istruisce alla guida su  veicoli  delle  autoscuole,  senza
          essere a cio' abilitato ed autorizzato,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          168 ad euro 674. 
              13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita'  per
          la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto
          previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
          dettate norme per  lo  svolgimento,  da  parte  degli  enti
          pubblici  non  economici,  dell'attivita'  di   consulenza,
          secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  28  e  dell'Allegato
          II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.
          59 (Attuazione delle direttive  2006/126/CE  e  2009/113/CE
          concernenti la patente di guida): 
              «Art.  28.  (Disposizioni  di  attuazione).  -  1.   Le
          disposizioni del presente decreto legislativo si  applicano
          a decorrere dal 19 gennaio 2013,  ad  eccezione  di  quelle
          contenute negli articoli 9, comma 2, 22,  comma  1,  e  23,
          nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per
          le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.» 
              «ALLEGATO II 
              I. Requisiti minimi per l'esame di idoneita' alla guida 
              La verifica delle cognizioni,  delle  capacita'  e  dei
          comportamenti necessari  per  la  guida  di  un  veicolo  a
          motore, consta delle seguenti prove di controllo: 
              una prova teorica, e quindi 
              una prova pratica e di comportamento. 
              Le prove devono essere effettuate  nel  rispetto  delle
          condizioni indicate di seguito. 
              (Omissis) 
              B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO 
              5. Il veicolo e le sue dotazioni 
              5.1 Cambio del veicolo 
              5.1.1.   Il   candidato    che    intende    conseguire
          l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio  manuale
          deve effettuare la prova di capacita' e comportamento su di
          un veicolo dotato di tale tipo di cambio. 
              Per «veicolo con cambio manuale» si intende un  veicolo
          nel quale e' presente un  pedale  della  frizione  (o  leva
          azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che  deve
          essere azionato dal conducente  quando  avvia  o  ferma  il
          veicolo e cambia le marce; 
              5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri  di  cui
          al  punto  5.1.1  sono   considerati   dotati   di   cambio
          automatico; 
              Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la
          prova di capacita' e comportamento su di un veicolo  dotato
          di cambio automatico, tale fatto  deve  essere  debitamente
          indicato sulla patente rilasciata in  seguito  al  suddetto
          esame. La patente cosi' rilasciata abilita alla  guida  dei
          soli veicoli dotati di cambio automatico. 
              5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di
          categoria C, CE, D e DE 
              Non sono indicate restrizioni per i veicoli con  cambio
          automatico sulla patente per un veicolo della categoria  C,
          CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando  il  candidato  e'
          gia' titolare di  una  patente  di  guida  ottenuta  su  un
          veicolo con cambio manuale in  almeno  una  delle  seguenti
          categorie: B, BE, C, CE,  C1,  C1E,  D,  D1  o  D1E,  e  ha
          eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova
          di capacita' e comportamento. 
              5.2. I veicoli impiegati per  effettuare  la  prova  di
          capacita'  e  comportamento  devono  soddisfare  i  criteri
          minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di
          rendere tali criteri piu'  severi  o  di  adottare  criteri
          aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare  ai  veicoli
          di  categoria  A1,  A2  e  A,  utilizzati  nella  prova  di
          capacita' e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la
          cilindrata minima prescritta. 
              Categoria AM: 
                ciclomotori  a  due  ruote  (categoria  L1e),  ovvero
          ciclomotori a  tre  ruote  (categoria  L2e)  o  quadricicli
          leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto  di  un
          passeggero oltre al conducente, non necessariamente  dotati
          di cambio di velocita' manuale. 
              Categoria A1: 
                Motociclo di  categoria  A1  senza  sidecar,  di  una
          potenza nominale  massima  di  11  kW  e  con  un  rapporto
          potenza/peso  non  superiore  a  0,1  kW/kg  e  capace   di
          sviluppare una velocita' di almeno 90 km/h. 
              Se il motociclo e' a motore a combustione  interna,  la
          cilindrata del motore e' almeno di 120 cm3. 
              Se il motociclo e'  a  motore  elettrico,  il  rapporto
          potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,08 kW/kg. 
              Categoria A2: 
                Motociclo senza sidecar, di una potenza  nominale  di
          almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW  e  con  un  rapporto
          potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. 
              Se il motociclo e' a motore a combustione  interna,  la
          cilindrata del motore e' almeno di 400 cm3. 
              Se il motociclo e'  a  motore  elettrico,  il  rapporto
          potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,15 kW/kg. 
              Categoria A: 
                Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto  supera
          180 kg, con potenza nominale di  almeno  50  kW.  Lo  Stato
          membro puo' accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa
          minima prescritta. 
              Se il motociclo e' a motore a combustione  interna,  la
          cilindrata del motore e' almeno di 600 cm3. 
              Se il motociclo e'  a  motore  elettrico,  il  rapporto
          potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,25 kW/kg. 
              Categoria B: 
                un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace  di
          sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h. 
              Categoria BE: 
                un insieme composto di un veicolo adatto  alla  prova
          per la categoria B e  un  rimorchio  con  massa  limite  di
          almeno 1000 kg,  capace  di  sviluppare  una  velocita'  di
          almeno 100 km/h e non rientrante in  quanto  insieme  nella
          categoria  B;  lo  spazio  di  carico  del  rimorchio  deve
          consistere in un cassone chiuso di altezza e  di  larghezza
          almeno pari a quelle della motrice; il cassone  puo'  anche
          essere leggermente meno largo della  motrice,  purche',  in
          tal caso, la visione posteriore risulti possibile  soltanto
          attraverso   gli   specchietti   retrovisori   esterni   di
          quest'ultima; il rimorchio deve essere  presentato  con  un
          minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
              Categoria B1: 
                un quadriciclo a motore (L7e), capace  di  sviluppare
          una velocita' di almeno 60 km/h. 
              Categoria C: 
                un veicolo di categoria C con  massa  limite  pari  o
          superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore  a  8  m,
          larghezza  pari  o  superiore  a  2,40  m  e  in  grado  di
          sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve
          disporre di ABS, di un  cambio  che  prevede  la  selezione
          manuale  delle  marce  da  parte  del  conducente,  nonche'
          dell'apparecchio di controllo di cui al  regolamento  (CEE)
          n. 3821/85; lo spazio  di  carico  deve  consistere  in  un
          cassone chiuso di altezza e  di  larghezza  almeno  pari  a
          quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con
          un minimo di 10.000 kg di massa totale effettiva. 
              Categoria CE: 
                un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo
          adatto alla prova per la categoria  C  e  un  rimorchio  di
          lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi  la  massa
          limite deve  essere  pari  o  superiore  a  20.000  kg,  la
          lunghezza complessiva  pari  o  superiore  ai  14  m  e  la
          larghezza pari o superiore ai  2,40  m;  i  veicoli  devono
          essere capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h
          e devono disporre di ABS,  di  un  cambio  che  prevede  la
          selezione manuale delle  marce  da  parte  del  conducente,
          nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento
          (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un
          cassone chiuso di altezza e  di  larghezza  almeno  pari  a
          quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con
          un minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva. 
              Categoria C1: 
              un veicolo di categoria C1  con  massa  limite  pari  o
          superiore a 4000 kg, lunghezza pari  o  superiore  a  5  m,
          capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h;  esso
          deve disporre di ABS e deve essere dotato  dell'apparecchio
          di controllo di cui  al  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  e
          successive  modificazioni;  lo  spazio   di   carico   deve
          consistere in un cassone chiuso di altezza e  di  larghezza
          almeno pari a quelle della cabina. 
              Categoria C1E: 
                un insieme composto di un veicolo adatto  alla  prova
          per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari  o
          superiore a 1250  kg,  con  lunghezza  complessiva  pari  o
          superiore ad 8 m e capace di sviluppare  una  velocita'  di
          almeno 80 km/h; lo spazio  di  carico  del  rimorchio  deve
          consistere in un cassone chiuso di altezza e  di  larghezza
          almeno pari a quelle della motrice; il cassone  puo'  anche
          essere leggermente meno largo della  motrice,  purche',  in
          tal caso, la visione posteriore risulti possibile  soltanto
          attraverso   gli   specchietti   retrovisori   esterni   di
          quest'ultima; il rimorchio vede essere  presentato  con  un
          minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
              Categoria D: 
                un  veicolo  di  categoria  D  di  lunghezza  pari  o
          superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m  e
          capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h;  deve
          disporre di ABS e deve essere  dotato  dell'apparecchio  di
          controllo  di  cui  al  regolamento  (CEE)  n.  3821/85,  e
          successive modificazioni. 
              Categoria DE: 
                un insieme composto di un veicolo adatto  alla  prova
          per la categoria D e un rimorchio con massa limite  pari  o
          superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m
          e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h;  lo
          spazio di  carico  del  rimorchio  deve  consistere  in  un
          cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m;  il
          rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di
          massa totale effettiva. 
              Categoria D1: 
                un veicolo di categoria D1 con massa  limite  pari  o
          superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore  a  5  m  e
          capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h;  esso
          deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui  al
          regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. 
              Categoria D1E: 
                un insieme composto di un veicolo adatto  alla  prova
          per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari  o
          superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocita' di
          almeno 80 km/h; lo spazio  di  carico  del  rimorchio  deve
          consistere in un cassone chiuso di altezza e  di  larghezza
          di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato  con  un
          minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
              I veicoli utilizzati per le prove per le categorie  BE,
          C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano  conformi
          ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla  data
          del 17 luglio 2008, possono continuare a essere  utilizzati
          fino al 30 settembre 2013. (Direttiva 2008/65/CE). 
              Le  prescrizioni  relative  al   carico   dei   veicoli
          sopraindicati sono cogenti a far data dal 19 gennaio 2013. 
              6. Capacita' e comportamenti oggetto di  prova  per  le
          categorie A1, A2 e A 
              6.1. Preparazione e controllo tecnico  del  veicolo  ai
          fini della sicurezza stradale 
              I candidati devono dimostrare di  essere  in  grado  di
          prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a: 
              6.1.1. indossare correttamente il  casco  ed  ulteriore
          abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto; 
              6.1.2.  effettuare,  a   caso,   un   controllo   della
          condizione di pneumatici, freni,  sterzo,  interruttore  di
          emergenza (se presente), catena, livelli  dell'olio,  luci,
          catadiottri,  indicatori  di  direzione  e  dispositivi  di
          segnalazione acustica. 
              6.2. Manovre particolari,  oggetto  di  prova  ai  fini
          della sicurezza stradale: 
              6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e  toglierlo
          dal cavalletto  senza  l'aiuto  del  motore,  camminando  a
          fianco del veicolo; 
              6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto. 
              6.2.3. Almeno  due  manovre  da  eseguire  a  velocita'
          ridotta, fra  cui  uno  slalom;  cio'  deve  permettere  di
          verificare  l'utilizzo  combinato  di  frizione  e   freno,
          l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul
          motociclo, nonche' la posizione dei piedi sui poggiapiedi. 
              6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una  velocita'
          piu' elevata, di cui una in seconda o terza marcia,  a  una
          velocita' di almeno 30 km/h, e  una  volta  ad  evitare  un
          ostacolo a una velocita'  minima  di  50  km/h;  cio'  deve
          permettere di verificare la  posizione  sul  motociclo,  la
          direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata
          ed la tecnica di cambio delle marce; 
              6.2.5.  frenata:  devono  essere  eseguite  almeno  due
          frenate di prova, compresa una frenata  d'emergenza  a  una
          velocita' minima  di  50  km/h;  cio'  deve  permettere  di
          verificare il  modo  in  cui  vengono  impiegati  il  freno
          anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e
          la posizione sul motociclo. 
              6.3. Comportamento nel traffico 
              I candidati devono eseguire le seguenti  operazioni  in
          condizioni  normali  di  traffico,  in  tutta  sicurezza  e
          adottando le opportune precauzioni: 
              6.3.1. partenza da fermo: da  un  parcheggio,  dopo  un
          arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; 
              6.3.2. guida su strada  rettilinea:  comportamento  nei
          confronti  dei  veicoli  che  provengono  dalla   direzione
          opposta, anche in caso di spazio limitato; 
              6.3.3. guida in curva; 
              6.3.4.  incroci:  affrontare  e  superare   incroci   e
          raccordi; 
              6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra  ed  a
          sinistra; cambiamento di corsia; 
              6.3.6.  ingresso/uscita  dall'autostrada  (o  eventuali
          strade ad essa assimilabili): ingresso mediante  corsia  di
          accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 
              6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri  veicoli
          (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture
          posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di  altri
          veicoli (se del caso); 
              6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se
          del  caso):  rotonde;  passaggi  a  livello;   fermate   di
          autobus/tram; attraversamenti  pedonali;  guida  su  lunghe
          salite/discese; gallerie; 
              6.3.9.  rispetto  delle  necessarie  precauzioni  nello
          scendere dal veicolo. 
              7. Capacita' e comportamenti oggetto di  prova  per  le
          categorie B, B1, BE 
              7.1. Preparazione e controllo tecnico  del  veicolo  ai
          fini della sicurezza stradale 
              I candidati devono dimostrare di  essere  in  grado  di
          prepararsi ad una guida sicura, effettuando  le  operazioni
          seguenti: 
              7.1.1. regolazione del sedile nella corretta  posizione
          di guida; 
              7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle
          cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; 
              7.1.3. controllo della chiusura delle porte; 
              7.1.4.  controllo,  a   caso,   della   condizione   di
          pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di
          raffreddamento,    liquido    lavavetri,    ecc.),    fari,
          catadiottri,  indicatori  di  direzione  e  dispositivi  di
          segnalazione acustica; 
              7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza  del  carico:
          struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure  del
          compartimento merci  e  della  cabina,  metodi  di  carico,
          fissaggio del carico (solo per la categoria BE); 
              7.1.6. controllo  di  frizione  e  freno,  nonche'  dei
          collegamenti elettrici (solo per la categoria BE). 
              7.2. Categorie B e B1: manovre particolari  oggetto  di
          prova ai fini della sicurezza stradale 
              Il  candidato  deve  effettuare  alcune  delle  manovre
          indicate di seguito  (almeno  due,  di  cui  una  a  marcia
          indietro): 
              7.2.1. marcia indietro in linea retta o  con  svolta  a
          destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia; 
              7.2.2. inversione  del  veicolo,  ricorrendo  sia  alla
          marcia avanti che alla marcia indietro; 
              7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di
          parcheggio (allineato, a pettine dritto o  obliquo;  marcia
          avanti o indietro; in piano o in pendenza); 
              7.2.4. frenata di precisione rispetto  a  un  punto  di
          arresto predeterminato;  l'esecuzione  di  una  frenata  di
          emergenza e' facoltativa. 
              7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova
          ai fini della sicurezza stradale: 
              7.3.1.  aggancio  e  sgancio  di  un  rimorchio   dalla
          motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio
          devono trovarsi fianco a fianco  (cioe'  non  l'uno  dietro
          l'altro); 
              7.3.2. marcia indietro in curva; 
              7.3.3.  parcheggio  in  sicurezza  per  operazioni   di
          carico/scarico. 
              7.4. Comportamento nel traffico 
              I candidati devono eseguire le seguenti  operazioni  in
          condizioni normali  di  traffico,  in  tutta  sicurezza  ed
          adottando le opportune precauzioni: 
              7.4.1. partenza da fermo: da  un  parcheggio,  dopo  un
          arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria; 
              7.4.2. guida su strada  rettilinea:  comportamento  nei
          confronti  dei  veicoli  che  provengono  dalla   direzione
          opposta, anche in caso di spazio limitato; 
              7.4.3. guida in curva; 
              7.4.4.  incroci:  affrontare  e  superare   incroci   e
          raccordi; 
              7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra  ed  a
          sinistra; cambiamento di corsia; 
              7.4.6.  ingresso/uscita  dall'autostrada  (o  eventuali
          strade ad essa assimilabili): ingresso mediante  corsia  di
          accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 
              7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri  veicoli
          (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture
          posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di  altri
          veicoli (se del caso); 
              7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se
          del  caso):  rotonde;  passaggi  a  livello;   fermate   di
          autobus/tram; attraversamenti  pedonali;  guida  su  lunghe
          salite/discese; gallerie; 
              7.4.9.  rispetto  delle  necessarie  precauzioni  nello
          scendere dal veicolo. 
              8. Capacita' e comportamenti oggetto di  prova  per  le
          categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E 
              8.1. Preparazione e controllo tecnico  del  veicolo  ai
          fini della sicurezza stradale 
              I candidati devono dimostrare di  essere  in  grado  di
          prepararsi ad una guida sicura, effettuando  le  operazioni
          seguenti: 
              8.1.1. regolazione del sedile nella corretta  posizione
          di guida; 
              8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle
          cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; 
              8.1.3.  controllo,  a   caso,   della   condizione   di
          pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di
          direzione e dispositivi di segnalazione acustica; 
              8.1.4. Controllo  del  servofreno  e  del  servosterzo;
          controllo delle condizioni di  ruote  e  relativi  bulloni,
          parafanghi, parabrezza, finestrini,  tergicristalli  e  dei
          livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento,
          liquido   lavavetri);   controllo    ed    impiego    della
          strumentazione  installata,   compreso   l'apparecchio   di
          controllo  di  cui  al  regolamento   (CEE)   n.   3821/85.
          Quest'ultimo requisito non si  applica  ai  candidati  alla
          patente di guida per veicoli della categoria C1 o  C1E  che
          non  ricadono  nel  campo  di  applicazione  del   presente
          regolamento; 
              8.1.5.  controllo  della   pressione   dell'aria,   del
          serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni; 
              8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza  del  carico:
          struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure  del
          compartimento merci, dispositivi di carico (se  del  caso),
          chiusura della cabina (se  del  caso),  metodi  di  carico,
          fissaggio del carico (solo per  le  categorie  C,  CE,  C1,
          C1E); 
              8.1.7. controllo  di  frizione  e  freno,  nonche'  dei
          collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E,  DE,
          D1E); 
              8.1.8. adozione di  misure  di  sicurezza  proprie  del
          particolare  veicolo;  controllo  di:  struttura   esterna,
          aperture di servizio,  uscite  di  emergenza,  cassetta  di
          pronto  soccorso,  estintori  ed   altri   dispositivi   di
          sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E); 
              8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo  di  un
          itinerario,  compreso  l'uso  di  sistemi  elettronici   di
          navigazione (facoltativo). 
              8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della
          sicurezza stradale: 
              8.2.1.  aggancio  e   sgancio   di   un   rimorchio   o
          semirimorchio dalla motrice  all'inizio  della  manovra  il
          veicolo e il rimorchio  devono  trovarsi  fianco  a  fianco
          (cioe' non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE,
          C1E, DE, D1E); 
              8.2.2. marcia indietro in curva; 
              8.2.3.  parcheggio  in  sicurezza  per  operazioni   di
          carico/scarico tramite  apposita  rampa  o  piattaforma,  o
          strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E); 
              8.2.4.  parcheggio  in  sicurezza  per  permettere   la
          salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE,
          D1, D1E). 
              8.3. Comportamento nel traffico 
              I candidati devono eseguire le seguenti  operazioni  in
          condizioni normali  di  traffico,  in  tutta  sicurezza  ed
          adottando le opportune precauzioni: 
              8.3.1. partenza da fermo: da  un  parcheggio,  dopo  un
          arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; 
              8.3.2. guida su strada  rettilinea;  comportamento  nei
          confronti  dei  veicoli  che  provengono  dalla   direzione
          opposta, anche in caso di spazio limitato; 
              8.3.3. guida in curva; 
              8.3.4.  incroci:  affrontare  e  superare   incroci   e
          raccordi; 
              8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra  ed  a
          sinistra; cambiamento di corsia; 
              8.3.6.  ingresso/uscita  dall'autostrada  (o  eventuali
          strade ad essa assimilabili): ingresso mediante  corsia  di
          accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 
              8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri  veicoli
          (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture
          posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di  altri
          veicoli (se del caso); 
              8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se
          del  caso):  rotonde;  passaggi  a  livello;   fermate   di
          autobus/tram; attraversamenti  pedonali;  guida  su  lunghe
          salite/discese; gallerie; 
              8.3.9.  rispetto  delle  necessarie  precauzioni  nello
          scendere dal veicolo. 
              8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico 
              8.4.1.  Stile  di  guida  in  grado  di  garantire   la
          sicurezza e di  ridurre  il  consumo  di  carburante  e  le
          emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione,
          nella  guida  in  salita  e  in  discesa,   se   necessario
          selezionando le marce manualmente. 
              9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento 
              9.1. Per ciascuna delle situazioni  di  guida  indicate
          nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la
          padronanza dimostrata  dal  candidato  nel  controllare  il
          veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza  il  traffico.
          L'esaminatore  deve  sentirsi  sicuro  durante   tutto   lo
          svolgimento della prova. Errori di  guida  o  comportamenti
          pericolosi che mettessero a repentaglio  l'incolumita'  del
          veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della  strada,
          indipendentemente   dal   fatto   che    l'esaminatore    o
          l'accompagnatore abbia  o  non  abbia  dovuto  intervenire,
          determinano  l'insuccesso  della  prova.  Spetta   tuttavia
          all'esaminatore  decidere  se  la  prova  di  capacita'   e
          comportamento debba o meno essere portata a termine. 
              Gli esaminatori devono essere formati in modo da  poter
          valutare  correttamente  la  capacita'  dei  candidati   di
          guidare  in  sicurezza.  L'operato  degli  esaminatori   e'
          oggetto di controllo e  supervisione  ai  sensi  del  punto
          4.1.2 dell'allegato IV. 
              9.2. Nel  corso  della  prova  gli  esaminatori  devono
          prestare particolare attenzione se il candidato dimostri  o
          no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La
          valutazione deve  tenere  conto  dell'immagine  complessiva
          presentata  dal  candidato  in  merito,  fra  l'altro,   ai
          seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro,  che
          tenga conto delle condizioni  meteorologiche  e  di  quelle
          della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi
          degli altri utenti della  strada  (in  particolare  i  piu'
          esposti), anticipandone le mosse. 
              9.3. L'esaminatore  valuta  inoltre  le  capacita'  del
          candidato in merito agli aspetti seguenti: 
              9.3.1. controllo del veicolo,  in  base  agli  elementi
          seguenti:  corretto  impiego  di  cinture   di   sicurezza,
          specchietti  retrovisori,  poggiatesta,  sedili,   fari   e
          dispositivi assimilabili, frizione,  cambio,  acceleratore,
          freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo;
          controllo del veicolo in situazioni diverse  ed  a  diverse
          velocita';  tenuta   di   strada;   massa,   dimensioni   e
          caratteristiche del veicolo; massa e tipi di  carico  (solo
          per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort  dei
          passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E)  (nessuna
          accelerazione ne' frenata brusca, guida fluida); 
              9.3.2.  Guida  attenta  ai  consumi  ed   all'ambiente,
          controllando opportunamente il numero di  giri,  il  cambio
          delle marce, le frenate e le  accelerazioni  (solo  per  le
          categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E); 
              9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto
          impiego  degli  specchietti;  visuale  a  lunga   e   media
          distanza, nonche' a distanza ravvicinata; 
              9.3.4.  precedenze:  precedenze  agli  incroci  ed   ai
          raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad  esempio  in
          caso di inversione, di cambiamento di  corsia,  di  manovre
          speciali); 
              9.3.5.  corretto  posizionamento  sulla  strada:  nella
          giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del  tipo
          di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento; 
              9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute
          distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a
          fianco; mantenimento  delle  dovute  distanze  dagli  altri
          utenti della strada; 
              9.3.7.  velocita':  rispetto  del  limite  massimo   di
          velocita', adattamento della velocita' alle  condizioni  di
          traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti  fissati
          a livello nazionale; guida ad una  velocita'  che  permetta
          l'arresto  nel  tratto  di  strada  visibile  e  privo   di
          ostacoli; adattamento della velocita'  a  quella  di  altri
          veicoli simili; 
              9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di
          condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori;
          rispetto dei comandi impartiti dagli agenti  del  traffico;
          rispetto della segnaletica stradale  (divieto  e  obbligo);
          rispetto della segnaletica orizzontale; 
              9.3.9.   segnalazione:   effettuare    le    necessarie
          segnalazioni, nei tempi  e  nei  modi  opportuni;  corretto
          impiego  degli  indicatori  di   direzione;   comportamento
          corretto in risposta  alle  segnalazioni  effettuate  dagli
          altri utenti della strada; 
              9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione  della
          velocita', frenate ed arresti  adeguati  alle  circostanze;
          anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di  frenatura  (solo
          per le categorie C, CE, D, DE); riduzione  della  velocita'
          con sistemi diversi da quelli di  frenatura  (solo  per  le
          categorie C, CE, D, DE). 
              10. Durata della prova 
              La durata della prova e  la  distanza  percorsa  devono
          essere sufficienti  per  consentire  la  valutazione  della
          capacita' e dei comportamenti di cui  alla  lettera  B  del
          presente allegato. La durata della prova su strada non deve
          in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le  categorie
          A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti  per  tutte  le  altre
          categorie. I periodi  indicati  non  comprendono  il  tempo
          necessario per accogliere il candidato, per predisporre  il
          veicolo, per il controllo  tecnico  dello  stesso  ai  fini
          della sicurezza stradale, per le manovre particolari e  per
          comunicare il risultato della prova pratica. 
              11. Luogo di prova 
              La parte di prova di valutazione riservata alle manovre
          particolari  puo'  essere  effettuata  su  di  un  apposito
          percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare  il
          comportamento nel traffico va condotta,  se  possibile,  su
          strade al di fuori del centro abitato,  su  superstrade  ed
          autostrade (o simili), nonche' sui diversi tipi  di  strada
          urbana (zone residenziali, zone  con  limiti  di  velocita'
          fissati  a  30  e  50  km/h,   strade   urbane   a   grande
          scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che
          i futuri conducenti  dovranno  affrontare.  La  prova  deve
          auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni  di
          traffico. Tutto il periodo di prova deve  essere  impiegato
          al meglio per  valutare  le  capacita'  del  candidato  nei
          diversi tipi  di  traffico  e  di  strade  incontrati,  che
          dovranno essere quanto piu' vari possibile.». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
          1992,  n.  495,  reca:  «Regolamento  di  esecuzione  e  di
          attuazione del Nuovo codice della strada». 
              Il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 25 febbraio  2013  (Recepimento  della  direttiva
          2012/36/UE, concernente le patenti di guida), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2013. 
              Si riporta il testo dell'art. 105, comma 3, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59): 
              «3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2
          dell'articolo 4 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le
          funzioni relative: 
              a)   alla   autorizzazione    e    vigilanza    tecnica
          sull'attivita'  svolta  dalle  autoscuole  e  dalle  scuole
          nautiche; 
              b)  al  riconoscimento  dei  consorzi  di  scuole   per
          conducenti di veicoli a motore; 
              c) agli  esami  per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
          degli insegnanti e istruttori di autoscuola; 
              d)  al  rilascio  di  autorizzazione  alle  imprese  di
          autoriparazione  per  l'esecuzione  delle  revisioni  e  al
          controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; 
              e)   al   controllo   sull'osservanza   delle   tariffe
          obbligatorie a forcella nel settore  dell'autotrasporto  di
          cose per conto terzi; 
              f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di  merci
          per conto proprio; 
              g)  agli  esami  per  il   conseguimento   dei   titoli
          professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi
          e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad
          attivita' di consulenza per la circolazione  dei  mezzi  di
          trasporto su strada; 
              h)  alla   tenuta   degli   albi   provinciali,   quali
          articolazioni       dell'albo        nazionale        degli
          autotrasportatori.». 
              Il  decreto  del  Ministro  dei   trasporti   e   della
          navigazione   17   maggio   1995,   n.   317    (Disciplina
          dell'attivita'  delle  autoscuole),  e'  pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1995. 
              Si riporta il testo dell'articolo 6, comma  1,  lettere
          b) e c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti  8  gennaio  2013  (Disciplina  della  prova   di
          controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita'  e
          dei comportamenti per il  conseguimento  delle  patenti  di
          categoria C1, C, D1 e D, anche speciali,  C1E,  CE,  D1E  e
          DE), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30
          gennaio 2013: 
              «Art. 6. (Disposizioni transitorie).  -  1.  Fino  alla
          completa   predisposizione    dei    questionari    d'esame
          informatizzati, di cui all'articolo 1, comma 6: 
              (Omissis) 
              b) il titolare di patente di  categoria  C1  o  C,  che
          intende conseguire rispettivamente una patente di categoria
          C1E o CE sostiene una prova integrativa di  verifica  delle
          cognizioni relativa agli argomenti di cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera b). Analogamente  si  procede  qualora  il
          titolare di patente C1 con codice 97 intenda conseguire una
          patente di categoria C1E con codice 97:  si  applicano,  in
          tal caso, le disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 2. 
              c) il titolare di patente di  categoria  D1  o  D,  che
          intende conseguire rispettivamente una patente di categoria
          D1E o DE sostiene una prova integrativa di  verifica  delle
          cognizioni relativa agli argomenti di cui  all'articolo  1,
          comma 3, lettera b).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato  decreto
          17 maggio 1995, n. 317: 
              «Art. 6. (Materiale per le esercitazioni e gli esami di
          guida). - 1. Il materiale didattico per le esercitazioni di
          guida e per l'effettuazione dei relativi esami e' diverso a
          seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto
          a) o  b)  dell'art.  335,  comma  10,  del  regolamento  di
          esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495).
          Le autoscuole ricomprese nel punto a) del citato  art.  335
          devono essere dotate di: 
              a) motociclo senza sidecar di  cilindrata  superiore  a
          120 cmc che raggiunge una velocita' di almeno 100 km/h; 
              b) veicolo a motore della categoria B a  4  ruote,  che
          deve poter raggiungere la velocita' di almeno 100 km/h; 
              c) veicolo a motore della categoria  C  con  una  massa
          massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di
          almeno 7 metri, che raggiunge la velocita' di 80 km/h; 
              d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non  deve
          essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere  la
          velocita' di almeno 80 km/h; 
              e) autoarticolato con una massa massima autorizzata  di
          almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno  12  metri  che
          raggiunga la velocita'  di  almeno  80  km/h,  o  complesso
          costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da  un
          rimorchio avente una lunghezza di almeno 4  metri,  la  cui
          massa massima autorizzata e'  di  almeno  18.000  kg  e  la
          lunghezza di almeno 12 metri e che deve  poter  raggiungere
          la velocita' di almeno 80 km/h o un autobus di cui al punto
          d) con rimorchio di almeno 4 metri. 
              2. Le autoscuole ricomprese nel  punto  b)  del  citato
          art. 335 sono munite dei veicoli previsti ai punti a) e  b)
          del comma 1. 
              3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio  di  velocita'
          manuale e, ad eccezione di quello di cui  al  punto  a)  di
          doppio comando almeno per la frizione  ed  il  freno.  Tale
          installazione  risulta  dalla  carta  di  circolazione.   I
          veicoli indicati nel comma  1,  lettera  c)  e  lettera  e)
          escluso  l'autobus,  oltre  che   ad   uso   esclusivo   di
          autoscuola,  sono  considerati  ad  uso  speciale  in  base
          all'art. 54, lettera g), del codice della strada in  quanto
          attrezzati conformemente alle disposizioni impartite  dalla
          M.C.T.C. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti  a)  e  b)
          possono essere utilizzati per uso privato purche' su quelli
          di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi  inoperanti
          e sui veicoli di cui ai punti  a)  e  b)  a  condizione  di
          rinunciare  all'agevolazione   fiscale   sulla   tassa   di
          proprieta'. 
              4. Tutti  i  veicoli  sono  immatricolati  a  nome  del
          titolare dell'autoscuola dell'ente o della societa'  o  del
          consorzio  che  ha  costituito  il  centro  d'istruzione  e
          possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti
          capo ad un unico titolare o ente o societa'  purche'  venga
          rispettato il numero minimo previsto dalle  norme  vigenti.
          Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al
          numero minimo. 
              5. e'  ammesso  anche  il  ricorso  all'utilizzo  dello
          strumento contrattuale del leasing. 
              6. I veicoli sono muniti di  apposite  scritte  «Scuola
          Guida» conformemente a quanto stabilito dall'art.  334  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n. 495. 
              7.  Per  dismettere  od  inserire  veicoli  nel   parco
          veicolare  il   titolare   o   il   legale   rappresentante
          dell'autoscuola o il responsabile del centro di  istruzione
          richiede apposito aggiornamento della carta di circolazione
          ai sensi dell'art. 78 del codice della strada al competente
          ufficio  provinciale  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti in concessione.  Questo  provvede  a  comunicarlo
          tempestivamente  alla  amministrazione  che  ha  rilasciato
          l'autorizzazione all'attivita'  di  autoscuola,  anche  nel
          caso in cui essa aderisca ad un consorzio. 
              8.  Tutti  i  veicoli   devono   avere   la   copertura
          assicurativa in conformita' alle  disposizioni  vigenti  in
          materia assicurativa e ai relativi massimali  assicurativi,
          sia per le esercitazioni di guida che  per  l'effettuazione
          degli esami. 
              9.  Nell'uso  dell'autoscuola  e'  compreso  anche   il
          trasporto degli allievi da  e  per  la  sede  degli  esami,
          nonche'  la  circolazione  per  ogni  incombenza   connessa
          all'attivita'. 
              10.  Per  le  esercitazioni  e  per  l'esame   per   il
          conseguimento di patenti delle categorie speciali  e  della
          categoria B-E e' ammesso l'uso  di  veicoli  di  proprieta'
          dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.". 
              Per il testo dell'Allegato II, lettera B,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2011, n. 59, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              Per l'argomento del decreto del Ministro dei  trasporti
          e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              Per il testo dell'articolo 123 del decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. 
              Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito  con
          modificazioni dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  reca:"
          Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
          della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche,  la
          nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
          tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli". 
              Per l'argomento del decreto legislativo 18 aprile 2011,
          n. 59, si veda nelle note alle premesse. 
              Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto
          del Ministro dei trasporti e della  navigazione  17  maggio
          1995, n. 317 : 
              «Art. 14.  (Norme  transitorie).  -  1.  Le  autoscuole
          autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento
          delle patenti di guida delle  categorie  A,  B,  C,  D  che
          richiedano, in ottemperanza  all'art.  236,  comma  2,  del
          codice della strada e come previsto all'art. 335, comma 10,
          del relativo regolamento di esecuzione, l'autorizzazione di
          tipo  a),  possono  adeguarsi   a   quanto   previsto   per
          l'autoscuola di  tale  tipo  attraverso  l'adesione  ad  un
          consorzio. 
              2. 
              3. I titolari di autoscuole  autorizzate  anteriormente
          alla data  del  26  aprile  1988,  possono  trasformare  la
          propria  ditta  individuale  in  societa',  aventi  o  meno
          personalita' giuridica ed assumere nelle stesse la qualita'
          di  legale  rappresentante  o  di   socio   amministratore;
          assumere  la  qualita'  di  legale  rappresentante   o   di
          responsabile nei  centri  di  istruzione.  Analogamente  e'
          consentito  alle  medesime  autoscuole  di  trasformare  la
          societa' in ditta individuale. 
              4. I consorzi che hanno regolarmente  costituito,  alla
          data del presente regolamento,  un  centro  di  istruzione,
          continuano la loro attivita', salvo adeguamento all'art.  7
          del presente regolamento, entro i termini  stabiliti  dalla
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti in concessione. 
              5. Le cooperative regolarmente costituite alla data del
          presente  decreto,  continuano  ad   esercitare   la   loro
          attivita' e analogamente a quanto previsto per i  consorzi,
          ad istituire centri di istruzione adeguandosi  al  presente
          regolamento.  Non  sono  piu'   ammesse   comproprieta'   o
          disponibilita' di veicoli tra piu' scuole non  comprese  in
          un unico centro di istruzione. 
              6. Qualora vi sia  una  sentenza  o  una  decisione  di
          annullamento  di  un   provvedimento   di   diniego   della
          autorizzazione all'esercizio di attivita'  dell'autoscuola,
          a  seguito  di  ricorso  giurisdizionale   o   di   ricorso
          straordinario al Presidente della  Repubblica,  l'atto  con
          cui si provvede  nuovamente  in  ordine  all'istanza,  gia'
          presentata in sede  amministrativa,  non  tiene  conto  dei
          limiti di contingentamento fissati dall'art. 1 del presente
          regolamento.». 
              Il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 (Disciplina dei  corsi  di
          formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti  ed
          istruttori di  autoscuola)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 marzo 2011, n. 57. 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e  10  del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          26 gennaio 2011, n. 17: 
              «Art.   4.   (Corsi   di   formazione   periodica   per
          insegnante).  -  1.   L'insegnante   abilitato   ai   sensi
          dell'articolo 3 e  l'insegnante  gia'  abilitato  ai  sensi
          della  previgente  normativa  frequentano   un   corso   di
          formazione periodica della durata di otto  ore,  presso  un
          soggetto   accreditato   dalla   regione   territorialmente
          competente ovvero  dalle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, in ragione del luogo in cui ha  sede  il  soggetto
          stesso,  rispettivamente  entro  due  anni  dalla  data  di
          conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              2. L'insegnante non  in  regola  con  gli  obblighi  di
          formazione periodica di cui al  comma  1  non  puo'  essere
          inserito nell'organico di un'autoscuola o di un  centro  di
          istruzione  automobilistica  prima  della   frequenza   del
          relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui  al
          periodo     precedente     comporta     la      sospensione
          dell'abilitazione. 
              3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o
          piu' tra i seguenti argomenti: 
              a) il mantenimento e il miglioramento delle  competenze
          generali degli insegnanti; 
              b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; 
              c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza
          stradale,  in  particolare  il  comportamento  dei  giovani
          conducenti,  compresa  l'evoluzione  delle  tendenze  delle
          cause di incidente; 
              d) i nuovi sviluppi dei metodi  di  insegnamento  e  di
          apprendimento. 
              4. I soggetti accreditati ai  sensi  del  comma  1  non
          possono  svolgere  corsi  di   formazione   periodica   per
          insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero
          ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 
              5. La frequenza del corso di  formazione  periodica  e'
          annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.» 
              «Art.  10.   (Estensione   dell'abilitazione).   -   1.
          L'insegnante  che  intende  conseguire  l'abilitazione   di
          istruttore,  se  in   possesso   dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 6, comma 1, lettera d), frequenta la parte  di
          programma teorico del corso di formazione iniziale  di  cui
          all'allegato 2, lettera A), e, ove prevista,  la  parte  di
          programma pratico di cui allo stesso  allegato  2,  lettera
          B),  in  ragione  del  tipo  di  abilitazione  che  intende
          conseguire. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  7,
          comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto
          secondo le modalita' di cui  all'articolo  8,  verte  sulle
          prove di cui al predetto articolo 8 oggetto  del  programma
          di formazione iniziale seguito, ad esclusione  della  prova
          di cui al comma 2, lettera a). 
              2. L'istruttore che intende  conseguire  l'abilitazione
          di  insegnante,  se  in  possesso  del  requisito  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera b), frequenta il corso  di
          formazione   iniziale   secondo   il   programma   di   cui
          all'allegato 1. Si applicano le disposizioni  dell'articolo
          2, comma 3.  L'esame  per  l'estensione  dell'abilitazione,
          svolto secondo le modalita' di cui  all'articolo  3,  verte
          sulle prove di cui al predetto articolo  3,  comma  2,  con
          esclusione di quella di cui alla lettera a). 
              3. L'istruttore abilitato  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 1, lettera  b),  che  intende  integrare  la  propria
          abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni
          per  il  conseguimento  delle  patenti  di   categoria   A,
          frequenta la  parte  di  programma  pratico  di  formazione
          iniziale di cui all'allegato 2, lettera  B)  relativo  alle
          lezioni di guida simulata su  motociclo.  Si  applicano  le
          disposizioni  dell'articolo  7,  comma   3.   L'esame   per
          l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita'
          di  cui  all'articolo  8,  verte   sulla   prova   di   cui
          all'articolo 8, comma 2, lettera c1). 
              4.  L'esito  positivo  dell'esame  e'  annotato  su  un
          attestato  che  comprova  l'integrazione  della  conseguita
          abilitazione.». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  2,  del
          citato decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 26 gennaio 2011, n. 17: 
                «(Omissis). 
                2. Il corso di formazione iniziale si  svolge  presso
          la sede di un  soggetto  autorizzato  o  accreditato  dalla
          regione territorialmente competente ovvero  dalle  province
          autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo  in  cui
          ha sede il soggetto stesso, di  seguito  definito  soggetto
          accreditato, sulla base del programma di  cui  all'allegato
          1.  Il  corso  e'  articolato  in  una  parte  teorica   di
          centoquarantacinque ore.  La  parte  di  lezione  afferente
          all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocita'
          puo'  essere  svolta  anche  tramite   l'uso   di   sistemi
          multimediali. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «(Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 1  e  2  del  citato
          decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  17
          maggio 1995, n. 317: 
              «Art.  1.  (Attivita'  e  limitazione  numerica   delle
          autoscuole). - 1. Le  autoscuole  possono  svolgere,  oltre
          all'attivita'  di  insegnamento  alla  guida,  cosi'   come
          previsto all'art. 335 del  regolamento  di  esecuzione  del
          codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie
          per il conseguimento dell'idoneita' alla  guida  e  per  il
          rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni
          e nonche' tutte le altre pratiche relative alle patenti  di
          guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della  legge  8
          agosto 1991, n. 264. 
              2. 
              3. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
          di autoscuola possono essere  rilasciate  a  condizione  di
          rispettare  il  rapporto  di  un'autoscuola   ogni   15.000
          abitanti residenti nel comune. 
              4. Le nuove autorizzazioni  possono  essere  rilasciate
          anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti,  purche'
          la piu' vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri. 
              5. Nelle province in cui l'indice della  motorizzazione
          (abitanti/veicoli)  e'   superiore   del   10%   all'indice
          nazionale desunto dai dati  ISTAT,  le  autorizzazioni  per
          l'attivita' di autoscuola sono  consentite  in  comuni  che
          abbiano almeno 12.000 abitanti. 
              6. Le province stabiliscono i criteri per  disciplinare
          in  modo  uniforme  il  rilascio  di  nuove  autorizzazioni
          nonche' per  conseguire  una  redistribuzione  territoriale
          ottimale delle autoscuole esistenti. 
              Le province vigilano e verificano la regolarita'  degli
          atti amministrativi indicati nel presente art. 8, comma  5,
          del presente regolamento. 
              7.  e'   consentito   alle   province,   in   caso   di
          significativa presenza nella loro circoscrizione di  comuni
          al di sotto delle soglie indicate ai commi  precedenti,  di
          procedere,  per  le  finalita'  del  presente  articolo,  e
          comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3  e  4,
          ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali
          omogenei.» 
              «Art. 2.  (Capacita'  finanziaria).  -  1.  Le  persone
          fisiche  o  giuridiche,   per   ottenere   l'autorizzazione
          all'esercizio   dell'attivita'   di   autoscuola,   debbono
          dimostrare una adeguata capacita' finanziaria  mediante  un
          certificato attestante la proprieta' di  beni  immobili  di
          valore non inferiore a L.  100.000.000  liberi  da  gravami
          ipotecari ovvero  una  attestazione  di  affidamento  nelle
          varie forme tecniche, rilasciata da parte di: 
              a) aziende o istituti di credito; 
              b)  societa'  finanziarie  con  capitale  sociale   non
          inferiore a cinque miliardi. 
              2.  L'attestazione  riferita  ad  un  importo  di  lire
          50.000.000,  deve  essere  formulata  secondo   lo   schema
          allegato al presente regolamento.».