Art. 10 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto  17
maggio 1995, n. 317, non sono  piu'  applicabili  trascorso  un  anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto
17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto  17
maggio 1995, n.  317,  come  modificato  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera c), si  applicano  nei  confronti  delle  autoscuole  che,  a
decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
subentrano nei locali di altre autoscuole, gia' autorizzate alla data
del 15 agosto 1995, nei confronti delle autoscuole che  trasferiscono
la propria sede a causa di sopravvenuta inagibilita' dei  locali  per
causa di forza maggiore documentabile. 
  4. Fino alla completa  predisposizione  dei  questionari  di  esame
informatizzati di cui  all'articolo  1,  comma  6,  del  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  8  gennaio  2013,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n.  25  del  30  gennaio  2013,
recante «Disciplina della prova di controllo delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche  speciali,  C1E,  CE,
D1E e DE», le disposizioni di  cui  all'articolo  12,  comma  2,  del
decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo  7  del
presente decreto, si applicano anche ai corsi di  formazione  teorica
per il conseguimento di una patente di guida di  categoria  C1E,  CE,
D1E e DE. 
 
          Note all'art. 10: 
              Per il testo dell'articolo 14, commi  3,  4  e  5,  del
          decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  17
          maggio 1995, n. 317 si veda nelle note alle premesse. 
              Per il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto  del
          Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio  1995,
          n. 317, si veda nelle note all'articolo 2. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  6,  del
          citato decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 8 gennaio 2013: 
              «(Omissis). 
              6. Le prove di cui ai commi da 1 a 5 si  svolgono,  con
          sistema informatizzato, tramite questionario,  estratto  da
          un database predisposto dal Dipartimento per  i  trasporti,
          la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo  un
          metodo  di  casualita'.  Ciascun  questionario  consta   di
          quaranta  affermazioni,   formulate   in   conformita'   ai
          contenuti di cui ai commi da 1 a 4. Per  ogni  affermazione
          il candidato deve barrare la lettera «V» o «F»,  a  seconda
          che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera
          o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e  si  intende
          superata se il numero di risposte errate e' non superiore a
          quattro. 
              (Omissis)». 
              Per il testo dell'articolo 12, comma 2, del decreto del
          Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio  1995,
          n. 317, si veda nelle note all'articolo 7.