Art. 10 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono piu' applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano nei confronti delle autoscuole che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentrano nei locali di altre autoscuole, gia' autorizzate alla data del 15 agosto 1995, nei confronti delle autoscuole che trasferiscono la propria sede a causa di sopravvenuta inagibilita' dei locali per causa di forza maggiore documentabile. 4. Fino alla completa predisposizione dei questionari di esame informatizzati di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE», le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione teorica per il conseguimento di una patente di guida di categoria C1E, CE, D1E e DE.
Note all'art. 10: Per il testo dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note all'articolo 2. Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013: «(Omissis). 6. Le prove di cui ai commi da 1 a 5 si svolgono, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformita' ai contenuti di cui ai commi da 1 a 4. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a quattro. (Omissis)». Per il testo dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note all'articolo 7.