Art. 2 
 
     Modifiche all'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 
 
  1. All'articolo  3  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo  le  parole:  «centri  di  istruzione»  e'
aggiunta la seguente: «automobilistica»; 
    b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1.  I  locali  dell'autoscuola  e  dei  centri  di  istruzione
automobilistica,  di  cui  all'articolo  7  del   presente   decreto,
comprendono almeno: 
        a) un'aula di superficie non inferiore a  mq.  25  dotata  di
idoneo arredamento e separata dagli  uffici  o  da  altri  locali  di
ricevimento   del   pubblico.   Fermo   restando   quanto    previsto
dall'articolo 4, lettera c), eventuali ulteriori aule  possono  avere
una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al  precedente
periodo; 
        b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq.
10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa  con
ingresso autonomo; 
        c) servizi igienici. 
      2. L'altezza minima di tali locali e gli  ambienti  di  cui  al
comma 1, lettere a)  e  c),  sono  conformi  a  quanto  previsto  dal
regolamento  edilizio   vigente   nel   comune   in   cui   ha   sede
l'autoscuola.»; 
    c) al comma 3, dopo le parole:  «8  agosto  1991,  n.  264»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' alle autoscuole che  subentrino  nei
locali delle stesse»; dopo le parole:  «o  di  chiusura  al  traffico
della strada,» sono aggiunte le  seguenti:  «ovvero  di  sopravvenuta
inagibilita' dei locali per causa di forza maggiore documentabile». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          del Ministro dei trasporti e della  navigazione  17  maggio
          1995, n. 317: 
              «Art. 3. (Locali  delle  autoscuole  e  dei  centri  di
          istruzione). - 1. I locali dell'autoscuola e dei centri  di
          istruzione,  di  cui  all'art.  7  del  presente   decreto,
          riconosciuti idonei dall'autorita' competente  al  rilascio
          dell'autorizzazione comprendono: 
                a) un'aula di almeno mq 25 di superficie  e  comunque
          tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50,
          dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici  o  da
          altri locali di ricevimento del pubblico; 
                b) un ufficio  di  segreteria  di  almeno  mq  10  di
          superficie antistante l'aula oppure  laterale  alla  stessa
          con ingresso autonomo; 
                c) servizi igienici composti da  bagno  e  antibagno,
          illuminati ed areati. 
              2. L'altezza minima di tali locali e'  quella  prevista
          dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha  sede
          l'autoscuola. 
              3. I criteri  dettati  nel  presente  articolo  non  si
          applicano   alle   autoscuole   autorizzate   anteriormente
          all'entrata in vigore del presente decreto, anche se  negli
          stessi locali si svolge l'attivita' di  consulenza  di  cui
          alla legge 8 agosto 1991, n. 264; tali criteri si applicano
          alle  autoscuole  che  trasferiscono  la  propria  sede   a
          qualsiasi titolo,  escluse  le  ipotesi  di  sfratto  o  di
          chiusura al traffico della strada,  in  locali  diversi  da
          quelli in cui l'attivita' veniva  esercitata  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del presente regolamento.».