Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 1. All'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo le parole: «centri di istruzione» e' aggiunta la seguente: «automobilistica»; b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7 del presente decreto, comprendono almeno: a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo; b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo; c) servizi igienici. 2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.»; c) al comma 3, dopo le parole: «8 agosto 1991, n. 264» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse»; dopo le parole: «o di chiusura al traffico della strada,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sopravvenuta inagibilita' dei locali per causa di forza maggiore documentabile».
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 3. (Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione). - 1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione, di cui all'art. 7 del presente decreto, riconosciuti idonei dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione comprendono: a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico; b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo; c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati. 2. L'altezza minima di tali locali e' quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola. 3. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attivita' di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attivita' veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.».