Art. 3 
 
  Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 
 
  1. All'articolo  4  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti  parole:  «,
fatta eccezione per il caso che  le  lezioni  teoriche  siano  svolte
avvalendosi  dei  supporti  audiovisivi  o   multimediali,   di   cui
all'articolo 5, comma 2»; 
    b) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti  parole:  «,
in conformita' a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel
comune in cui ha sede l'autoscuola». 
  2. All'articolo  5  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «Inoltre, le autoscuole  di  cui  al
punto a),» fino a: «sono dotate del materiale  didattico  di  cui  ai
seguenti punti:» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il materiale didattico di  cui  al  comma  1,  puo'  essere
sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformita'
ai programmi e' dichiarata dal titolare o, se del  caso,  dal  legale
rappresentante dell'autoscuola, anche per  eventuali  ulteriori  sedi
della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»; 
    c) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo degli articoli 4  e  5  del  citato
          decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  17
          maggio 1995, n. 317: 
              «Art. 4. (Arredamento didattico).  -  1.  L'arredamento
          dell'aula d'insegnamento e' costituito almeno dai  seguenti
          elementi: 
              a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante; 
              b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10  X
          0,80 o lavagna luminosa; 
              c) posti a sedere per gli allievi in  proporzione  alla
          disponibilita' di superficie dell'aula per ogni allievo.» 
              «Art. 5. (Materiale per  lezioni  teoriche).  -  1.  Il
          materiale   didattico   per   l'insegnamento   teorico   e'
          costituito da: 
                a)  una  serie  di  cartelli  con   le   segnalazioni
          stradali: 
                  segnaletica  verticale,  segnaletica   orizzontale,
          segnaletica luminosa; 
              b) un quadro elettrico con  impianto  di  illuminazione
          degli autoveicoli e dei motoveicoli; 
              c) tavole raffiguranti  le  cinture  di  sicurezza,  il
          casco e la loro funzione; 
              d)  tavole   raffiguranti   dispositivi   per   ridurre
          l'inquinamento atmosferico; 
              e)  tavole  raffiguranti  gli   interventi   di   primo
          soccorso; 
                f) pannelli ovvero tavole relativi  al  trasporto  di
          merci pericolose e carichi sporgenti; 
              g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi
          del   motore,   gli   impianti   di   raffreddamento,    di
          lubrificazione, di accensione,  il  carburatore,  la  pompa
          d'iniezione, gli  elementi  frenanti,  le  sospensioni,  la
          struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura
          dei motoveicoli; 
                h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel  anche  in
          scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove  siano
          evidenziati il monoblocco, l'impianto di  raffreddamento  e
          di lubrificazione; 
                  un cambio e freni idraulici;  le  sospensioni,  una
          ruota con pneumatico  sezionato,  una  pompa  di  iniezione
          sezionata. 
              Inoltre, le autoscuole di cui al punto  a),  comma  10,
          dell'art. 335 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di  esecuzione  e  di
          attuazione  del  nuovo  codice  della   strada)   che   non
          aderiscono  ad  un  centro  d'istruzione  sono  dotate  del
          materiale didattico di cui ai seguenti punti: 
                i) una  serie  di  cartelli  raffiguranti  il  motore
          diesel,  l'iniezione,  l'alimentazione,   il   servosterzo,
          l'idroguida, gli  impianti  e  gli  elementi  frenanti  dei
          veicoli industriali; 
                l) una serie di cartelli raffiguranti gli  organi  di
          traino dei veicoli industriali, le  loro  sospensioni,  gli
          organi   di   frenatura   dei    rimorchi,    la    diversa
          classificazione di detti veicoli; 
                m) elementi frenanti sia per il freno misto  che  per
          quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di
          frenatura del rimorchio. 
              2. Se le autoscuole dispongono  di  pannelli  luminosi,
          sistemi    audiovisivi,    computers,    possono     essere
          adeguatamente  ridotti  le   tavole   raffiguranti   quanto
          previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo  per  quelle
          indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico
          previsto ai punti h)ed m). 
              3. Le autoscuole  possono,  altresi',  attrezzarsi  per
          l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.».