Art. 3 Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 1. All'articolo 4 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all'articolo 5, comma 2»; b) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, in conformita' a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola». 2. All'articolo 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: «Inoltre, le autoscuole di cui al punto a),» fino a: «sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:» sono soppresse; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il materiale didattico di cui al comma 1, puo' essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformita' ai programmi e' dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»; c) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 3: Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 4. (Arredamento didattico). - 1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento e' costituito almeno dai seguenti elementi: a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante; b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 X 0,80 o lavagna luminosa; c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilita' di superficie dell'aula per ogni allievo.» «Art. 5. (Materiale per lezioni teoriche). - 1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico e' costituito da: a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa; b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli; c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione; d) tavole raffiguranti dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico; e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso; f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti; g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli; h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata. Inoltre, le autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'art. 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che non aderiscono ad un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti: i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali; l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli; m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio. 2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente ridotti le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico previsto ai punti h)ed m). 3. Le autoscuole possono, altresi', attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.».