Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 1. L'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Materiale per le esercitazioni di guida). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonche' almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni. 2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.».
Note all'art. 4: Per il testo degli articoli 6 e 14 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'Allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, si veda nelle note alle premesse.