Art. 4 
 
     Modifiche all'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 
 
  1. L'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317,  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 6 (Materiale per le esercitazioni di guida). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il materiale minimo per le
esercitazioni di guida, di cui devono essere  dotate  le  autoscuole,
anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'articolo  123,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprende  i
veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2,  A,
B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonche'  almeno  uno  tra  quelli
utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti  conformi
alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B,  paragrafo  5.2,
del  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  e   successive
modificazioni. 
  2. I veicoli di cui al comma 1  possono  essere  dotati  di  cambio
manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del
decreto  legislativo  18   aprile   2011,   n.   59,   e   successive
modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito  dal  punto
5.1.2 del citato allegato.». 
 
          Note all'art. 4: 
              Per il testo degli articoli 6  e  14  del  decreto  del
          Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio  1995,
          n. 317, si veda nelle note alle premesse. 
              Per il testo dell'articolo 123, comma  7,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
          premesse. 
              Per il testo dell'Allegato II del  decreto  legislativo
          18 aprile 2011, n. 59, si veda nelle note alle premesse.