Art. 5 
 
     Modifiche all'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 
 
  1. L'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317,  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 7 (Centri di istruzione automobilistica). - 1. Il  centro  di
istruzione automobilistica, costituito da due o  piu'  autoscuole  ai
sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo  30  aprile
1992,  n.  285,  e'  riconosciuto  dalla  provincia  territorialmente
competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso. 
  2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha  costituito  un
centro  di  istruzione  automobilistica  hanno  sede  nella  medesima
provincia ove e' ubicato il  predetto  centro  di  istruzione,  fatta
salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in  comuni  appartenenti  a
province diverse, purche' limitrofi al comune in cui  e'  ubicata  la
sede del centro stesso. 
  3. Ai fini  del  riconoscimento  di  cui  al  comma  1,  il  legale
rappresentante  del  consorzio  presenta  apposita  dichiarazione  di
inizio  di  attivita'  alla  provincia  territorialmente  competente,
recante: 
    a) la denominazione delle autoscuole aderenti  e  le  generalita'
dei rispettivi legali rappresentanti; 
    b) le generalita'  del  responsabile  del  centro  di  istruzione
automobilistica, che deve essere in possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 123, commi 5 e 6,  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, fatta eccezione per la capacita' finanziaria; 
    c) le generalita' degli insegnanti e degli istruttori  dei  quali
il centro si avvale per l'espletamento  della  formazione  teorica  e
pratica che le autoscuole consorziate hanno  conferito  allo  stesso;
qualora siano stati  conferiti  esclusivamente  corsi  di  formazione
teorica  o  di  formazione  pratica,  sono  indicate  le  generalita'
rispettivamente  dei  soli   insegnanti   o   dei   soli   istruttori
specificando, per questi ultimi, che sono  titolari  di  abilitazione
adeguata alla tipologia di corsi conferiti; 
    d)   l'ubicazione   della   sede   del   centro   di   istruzione
automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una
delle autoscuole consorziate; 
    e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione
automobilistica. 
  4. Con la dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma  3,  il
legale  rappresentante  del   consorzio   presenta   alla   provincia
territorialmente competente  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' comprovante la conformita'  dei  locali,  dell'arredamento
didattico  e  del  materiale  per  le  lezioni  teoriche  e  per   le
esercitazioni di guida alle prescrizioni di cui rispettivamente  agli
articoli  3,  4,  5  e  6,  con  esclusione  del  veicolo  utile   al
conseguimento  della  patente  di  categoria  B.  Tale  veicolo  deve
tuttavia essere in dotazione al centro di istruzione  automobilistica
che svolge i corsi di formazione di insegnanti  e  di  istruttori  ai
sensi dell'articolo  123,  comma  10-bis,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  5. Qualora  al  centro  di  istruzione  automobilistica  sia  stata
demandata esclusivamente la formazione  pratica  dei  conducenti,  la
dichiarazione di cui al comma 4, relativa ai locali, puo' essere resa
solo con riferimento alle prescrizione di cui all'articolo  3,  comma
1, lettere b) e c). Qualora al centro di  istruzione  automobilistica
siano state demandate solo alcune tipologie di corsi  di  formazione,
teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui  al  comma
4,  relativa  al  materiale  per  le  lezioni  teoriche  e   per   le
esercitazioni di guida, e' resa solo con riferimento  alla  dotazione
di  tale  materiale  prescritta  per  l'espletamento  della  relativa
attivita'. 
  6. Alla dichiarazione di  inizio  attivita'  di  cui  al  comma  3,
presentata in conformita' alle prescrizioni di cui al medesimo  comma
3 ed al comma 4, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo
123, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  7. Ogni variazione dei dati relativi alle comunicazioni di  cui  al
comma  3,  ovvero  alla  dichiarazione  di  cui  al   comma   4,   e'
tempestivamente comunicata dal legale  rappresentante  del  consorzio
alla provincia territorialmente competente. 
  8. Ai centri di istruzione automobilistica  confluiscono  solo  gli
allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al  centro
stesso. A tal fine e' redatto apposito registro conforme all'allegato
9. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro. 
  9. Ciascuna autoscuola consorziata  svolge  per  i  propri  allievi
corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente
della categoria B, ai sensi dell'articolo 123, comma 7,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a tal fine, dispone dei locali  e
dell'arredamento didattico di  cui  agli  articoli  3  e  4  nonche',
limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale
didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida  di
cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di  cui  all'articolo  8.  Puo'
altresi' svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o
solo pratici,  per  il  conseguimento  di  una  o  piu'  delle  altre
categorie  di  patenti  e  dei  documenti  di   abilitazione   e   di
qualificazione professionale, in favore degli  allievi  iscritti  nei
propri  registri  e   non   demandati   al   centro   di   istruzione
automobilistica, a condizione  di  disporre  del  predetto  materiale
didattico  di  cui  agli  articoli  5  e  6  e  dei  docenti  di  cui
all'articolo 8, prescritti per la tipologia di corsi svolti.». 
  2. Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle autoscuole ed  ai  centri  di
istruzione  automobilistica  concernenti  i  veicoli  utili  per   le
esercitazioni di guida). - 1. I veicoli in dotazione alle  autoscuole
ovvero  ai   centri   di   istruzione   automobilistica,   ai   sensi
rispettivamente degli articoli 6 e 7, comma 4, sono muniti di  doppio
comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione  di  quelli
di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione  dei  doppi  comandi
risulta dalla carta  di  circolazione.  I  veicoli  dotati  di  doppi
comandi sono altresi' dotati di un dispositivo elettronico  protetto,
idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata  della  guida,
sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di  verifica  delle
capacita' e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere  conforme
alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in  dotazione
alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione  automobilistica,  per
le esercitazioni e per la prova di verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti utili al conseguimento delle  patenti  di  guida,  sono
immatricolati rispettivamente a  nome  del  titolare  dell'autoscuola
ovvero del consorzio che ha costituito il centro  di  istruzione.  E'
ammesso il ricorso  all'utilizzo  dello  strumento  contrattuale  del
leasing,  nonche'  della  locazione  senza  conducente   che   ricada
nell'ambito  di  applicazione  dell'articolo  94,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  3. Possono essere messi a disposizione di  un'autoscuola  o  di  un
centro  di  istruzione  automobilistica  i  veicoli  utili   per   le
esercitazioni e per la  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento: 
    a) della patente di categoria B con il codice UE armonizzato  96,
di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo,
del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  nonche'  per  il
conseguimento  delle  patenti  di  guida  speciali  e  quelle   delle
categorie B1 e BE. Tali veicoli possono essere messi  a  disposizione
dall'allievo   dell'autoscuola   e   del   centro    di    istruzione
automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari  con
facolta' di acquisto o venditori  con  patto  di  riservato  dominio.
Qualora la disponibilita' da parte di un terzo, in sede di  prova  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, sia consentita a titolo
oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di  cui
al comma 1, terzo e quarto periodo; 
    b) delle patenti di categoria C1, C1E, D1  e  D1E.  Tali  veicoli
possono essere messi a disposizione, a  qualunque  titolo,  da  altri
consorzi  o  altre  autoscuole,   entrambi   ricompresi   nell'ambito
territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo
7, comma 2. Al fine di comprovare la disponibilita' di tali  veicoli,
l'autoscuola o il centro  di  istruzione  automobilistica  presentano
alla provincia  territorialmente  competente  apposita  comunicazione
recante, tra l'altro, i numeri di targa degli stessi, il titolo della
disponibilita'  e  la  durata.   La   predetta   comunicazione   puo'
eventualmente  essere   resa   anche   in   sede   di   presentazione
rispettivamente  della  dichiarazione  di  inizio  attivita'  di  cui
all'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4. 
  4. I veicoli utili al  conseguimento  delle  patenti  di  guida  di
categoria AM, A1, A2, A, B e quelli di cui al comma  3,  lettera  a),
quando  sono  in  dotazione  ad  un'autoscuola  o  ad  un  centro  di
istruzione automobilistica ai  sensi  del  comma  2,  possono  essere
utilizzati   per   uso   privato   a   condizione    di    rinunciare
all'agevolazione  fiscale  sulla  tassa  di  proprieta'  e  che,  ove
presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti. 
  5. I veicoli utili al  conseguimento  delle  patenti  di  guida  di
categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente  alle  disposizioni
emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma  2,  lettera  ii),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
oltre che ad uso esclusivo di autoscuola,  sono  considerati  ad  uso
speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano ai veicoli di cui al  comma  3,  lettera  b),
quando  sono  in  dotazione  ad  un'autoscuola  o  ad  un  centro  di
istruzione automobilistica ai sensi del comma 2. 
  6. I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati  anche
per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonche'  per
ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attivita' di autoscuola o
del centro di istruzione automobilistica. 
  7. Non e' ammessa la comproprieta'  o  la  dotazione  a  titolo  di
leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 94, comma
4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  dei  veicoli
tra due o piu' titolari di autoscuola o tra due o  piu'  consorzi  di
cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del predetto  decreto
legislativo. I veicoli  in  dotazione,  ai  sensi  del  comma  2,  al
medesimo titolare di  autoscuola  possono  essere  utilizzati  presso
tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica  provincia,  ferma
restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di  almeno  un
veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. 
  8. In  caso  di  documentato  guasto  dell'unico  veicolo  utile  a
conseguire una determinata categoria di patente,  l'autoscuola  o  il
centro di istruzione automobilistica possono  utilizzare,  anche  per
gli  esami,  un  veicolo  conferito  in  disponibilita'  da  un'altra
autoscuola o da un  centro  di  istruzione  automobilistica,  per  un
periodo non superiore a  trenta  giorni,  previa  comunicazione  alla
provincia, che puo' prorogare detto termine sulla base di motivate  e
documentate esigenze. 
  9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o
di un  centro  di  istruzione  automobilistica,  ovvero  la  relativa
dismissione,  sono   comunicati   alla   provincia   territorialmente
competente entro otto giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  data  di
stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora,
a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un
soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un  consorzio,  il
cedente richiede l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi
dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  10. Per i veicoli in  dotazione,  le  autoscuole  ed  i  centri  di
istruzione  automobilistica  ottemperano  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  provvedono   anche   alla   copertura   assicurativa   della
circolazione durante le  esercitazioni  di  guida  e  l'effettuazione
degli esami. 
  11. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica sono
provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti
la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  le  prove  di
capacita' e di comportamento per il conseguimento  delle  patenti  di
guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono  essere  sostenute  presso
tali spazi da: 
    a) allievi rispettivamente  dell'autoscuola  e  delle  autoscuole
consorziate; 
    b) altri candidati, eventualmente  anche  iscritti  presso  altre
autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o  il
centro   di   istruzione    automobilistica    ne    consentano    la
disponibilita'.». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato  decreto
          del Ministro dei trasporti e della  navigazione  17  maggio
          1995, n. 317: 
              «Art. 7. (Centri di istruzione). - 1. E' data  facolta'
          a due o piu' autoscuole autorizzate a consorziarsi  secondo
          quanto  disposto  dal  codice  civile  (articoli   2602   e
          seguenti),    e    costituire    centri    di    istruzione
          automobilistica. Se  le  singole  autoscuole  demandano  al
          centro  di  istruzione  anche  l'effettuazione   di   corsi
          teorici, indicano fra l'altro all'autorita'  competente  di
          cui all'art. 123, comma 7, del codice della strada: 
              a) le generalita' degli insegnanti; 
              b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attivita' del
          centro cosi' come previsto dall'art. 3. 
              2.  I  consorzi  comunicano,  altresi',   alla   stessa
          autorita': 
              a) la denominazione delle autoscuole aderenti; 
              b) il responsabile del centro d'istruzione; 
              c) le generalita' degli istruttori; 
              d) l'ubicazione della sede del centro. 
              3. Il centro d'istruzione e' dotato di: 
              a)  veicoli  necessari  per  assolvere  alle   funzioni
          demandate dalle autoscuole aderenti; 
              b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 3,  4  e
          5. 
              4. Il responsabile del centro d'istruzione deve  essere
          in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i
          titolari di autoscuola, cosi' come previsto  dall'art.  123
          del codice della strada. 
              5. Le autoscuole consorziate continuano  ad  esercitare
          la loro attivita' singolarmente purche' siano  dotate,  tra
          l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli  istruttori  e
          dei   veicoli   necessari   per   l'esercitazione   e    la
          presentazione agli esami degli allievi iscritti nei  propri
          registri, e non inviati  al  centro  d'istruzione,  nonche'
          della prescritta  attrezzatura  didattica.  Tale  attivita'
          puo' essere limitata all'effettuazione di corsi  teorici  e
          pratici,  o  solo  teorici,   o   solo   pratici   per   il
          conseguimento di determinate categorie di patenti. 
              6. Ai centri confluiscono  solo  gli  allievi  iscritti
          presso le autoscuole aderenti al centro stesso che  vengono
          annotati su apposito registro. Non e' consentito  iscrivere
          allievi direttamente nel centro. 
              Non e' consentito riconoscere  il  centro  d'istruzione
          che abbia sede in comune diverso da uno di  quelli  in  cui
          siano dislocate le autoscuole consorziate. 
              7. Gli  esami  di  guida  per  il  conseguimento  della
          patente di categoria A possono essere effettuati  presso  i
          centri se questi sono provvisti di piste dichiarate  idonee
          dal Ministero dei trasporti. 
              8. L'ufficio provinciale della Direzione generale della
          motorizzazione civile e trasporti  in  concessione,  previa
          istanza  del  responsabile  del   centro   d'istruzione   e
          verificata la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti  dal
          presente  articolo,  e'  tenuto  a  riconoscere  i   centri
          d'istruzione a tutti gli effetti legali.  Conseguentemente,
          ne da' comunicazione all'amministrazione  provinciale,  che
          provvedera'  ad  adeguare  le  dotazioni  complessive   del
          personale ed  attrezzature  di  ciascuna  delle  autoscuole
          consorziate. 
              9. Qualora al consorzio  aderiscano  autoscuole  aventi
          sede in comuni appartenenti a province diverse e  limitrofi
          a quelli in cui e' ubicato  il  centro  di  istruzione,  il
          riconoscimento di cui al  precedente  comma  e'  effettuato
          dall'ufficio provinciale  della  Direzione  generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione  nella
          cui circoscrizione territoriale e' ubicata la sede di detto
          centro. 
              Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle
          autorita'  che  hanno  rilasciato   l'autorizzazione   alle
          singole autoscuole  aderenti  nonche'  ai  direttori  degli
          uffici  provinciali  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.". 
              Per il testo dell'articolo 123, commi 5, 6, 7, 7-bis  e
          10-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Si riporta il testo dell'articolo 94, comma 4-bis,  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 : 
              «4-bis. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  93,
          comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
          dell'intestatario della carta di  circolazione  ovvero  che
          comportino la disponibilita' del veicolo,  per  un  periodo
          superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
          dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
          sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni,  al
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici  al  fine  dell'annotazione  sulla
          carta  di   circolazione,   nonche'   della   registrazione
          nell'archivio di cui agli articoli 225,  comma  1,  lettera
          b), e 226, comma 5. In caso  di  omissione  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 3.». 
              Per il testo dell'art. 116, comma 3, lettera f),  terzo
          e quarto periodo, e 123, comma 3, del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. 
              Si riporta il testo dell'art.  203,  comma  2,  lettera
          ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica  16
          dicembre 1992, n. 495 : 
                ii)  altri   autoveicoli   dotati   di   attrezzature
          riconosciute idonee per l'uso speciale  dal  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione -  Direzione  generale  della
          M.C.T.C. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 1,  lettera
          g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              «(Omissis). 
              g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
          dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
          e destinati prevalentemente al trasporto proprio.  Su  tali
          veicoli e' consentito il  trasporto  del  personale  e  dei
          materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
          di persone e cose connesse alla  destinazione  d'uso  delle
          attrezzature stesse; 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              «Art. 78.(Modifiche delle  caratteristiche  costruttive
          dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta  di
          circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i  loro  rimorchi
          devono  essere  sottoposti  a  visita  e  prova  presso   i
          competenti  uffici  del  Dipartimento   per   i   trasporti
          terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche  alle
          caratteristiche  costruttive  o   funzionali,   ovvero   ai
          dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71  e
          72, oppure sia stato sostituito  o  modificato  il  telaio.
          Entro sessanta giorni  dall'approvazione  delle  modifiche,
          gli uffici competenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri ne danno comunicazione ai competenti  uffici  del
          P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 
              2. Nel regolamento sono  stabiliti  le  caratteristiche
          costruttive  e  funzionali,  nonche'   i   dispositivi   di
          equipaggiamento che possono essere modificati  solo  previa
          presentazione   della   documentazione    prescritta    dal
          regolamento  medesimo.   Sono   stabilite,   altresi',   le
          modalita' per  gli  accertamenti  e  l'aggiornamento  della
          carta di circolazione. 
              3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
          apportate  modifiche  alle  caratteristiche  indicate   nel
          certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
          di circolazione, oppure con il telaio modificato e che  non
          risulti  abbia  sostenuto,   con   esito   favorevole,   le
          prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
          quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte  e
          che non risulti abbia sostenuto  con  esito  favorevole  le
          prescritte  visita  e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  419  ad
          euro 1.682. 
              4.  Le  violazioni  suddette  importano   la   sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  193,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              «1. I veicoli a motore senza guida di rotaie,  compreso
          i filoveicoli e i rimorchi, non  possono  essere  posti  in
          circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a
          norma   delle   vigenti   disposizioni   di   legge   sulla
          responsabilita' civile verso terzi. 
              (Omissis).».