Art. 5 Modifiche all'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 1. L'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Centri di istruzione automobilistica). - 1. Il centro di istruzione automobilistica, costituito da due o piu' autoscuole ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso. 2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesima provincia ove e' ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purche' limitrofi al comune in cui e' ubicata la sede del centro stesso. 3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il legale rappresentante del consorzio presenta apposita dichiarazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente, recante: a) la denominazione delle autoscuole aderenti e le generalita' dei rispettivi legali rappresentanti; b) le generalita' del responsabile del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 123, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatta eccezione per la capacita' finanziaria; c) le generalita' degli insegnanti e degli istruttori dei quali il centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso; qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalita' rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti; d) l'ubicazione della sede del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate; e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione automobilistica. 4. Con la dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 3, il legale rappresentante del consorzio presenta alla provincia territorialmente competente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la conformita' dei locali, dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida alle prescrizioni di cui rispettivamente agli articoli 3, 4, 5 e 6, con esclusione del veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. Tale veicolo deve tuttavia essere in dotazione al centro di istruzione automobilistica che svolge i corsi di formazione di insegnanti e di istruttori ai sensi dell'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 5. Qualora al centro di istruzione automobilistica sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa ai locali, puo' essere resa solo con riferimento alle prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c). Qualora al centro di istruzione automobilistica siano state demandate solo alcune tipologie di corsi di formazione, teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa al materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida, e' resa solo con riferimento alla dotazione di tale materiale prescritta per l'espletamento della relativa attivita'. 6. Alla dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 3, presentata in conformita' alle prescrizioni di cui al medesimo comma 3 ed al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 7. Ogni variazione dei dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 3, ovvero alla dichiarazione di cui al comma 4, e' tempestivamente comunicata dal legale rappresentante del consorzio alla provincia territorialmente competente. 8. Ai centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al centro stesso. A tal fine e' redatto apposito registro conforme all'allegato 9. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro. 9. Ciascuna autoscuola consorziata svolge per i propri allievi corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente della categoria B, ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a tal fine, dispone dei locali e dell'arredamento didattico di cui agli articoli 3 e 4 nonche', limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8. Puo' altresi' svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o solo pratici, per il conseguimento di una o piu' delle altre categorie di patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, in favore degli allievi iscritti nei propri registri e non demandati al centro di istruzione automobilistica, a condizione di disporre del predetto materiale didattico di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8, prescritti per la tipologia di corsi svolti.». 2. Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le esercitazioni di guida). - 1. I veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7, comma 4, sono muniti di doppio comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi comandi sono altresi' dotati di un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. E' ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonche' della locazione senza conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento: a) della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' per il conseguimento delle patenti di guida speciali e quelle delle categorie B1 e BE. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola e del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facolta' di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Qualora la disponibilita' da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo; b) delle patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo 7, comma 2. Al fine di comprovare la disponibilita' di tali veicoli, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica presentano alla provincia territorialmente competente apposita comunicazione recante, tra l'altro, i numeri di targa degli stessi, il titolo della disponibilita' e la durata. La predetta comunicazione puo' eventualmente essere resa anche in sede di presentazione rispettivamente della dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4. 4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B e quelli di cui al comma 3, lettera a), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2, possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprieta' e che, ove presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti. 5. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli di cui al comma 3, lettera b), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2. 6. I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonche' per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attivita' di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. 7. Non e' ammessa la comproprieta' o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dei veicoli tra due o piu' titolari di autoscuola o tra due o piu' consorzi di cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del predetto decreto legislativo. I veicoli in dotazione, ai sensi del comma 2, al medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. 8. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilita' da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione alla provincia, che puo' prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze. 9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, ovvero la relativa dismissione, sono comunicati alla provincia territorialmente competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora, a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un consorzio, il cedente richiede l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 10. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica ottemperano alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e provvedono anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami. 11. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica sono provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le prove di capacita' e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso tali spazi da: a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle autoscuole consorziate; b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica ne consentano la disponibilita'.».
Note all'art. 5: Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 7. (Centri di istruzione). - 1. E' data facolta' a due o piu' autoscuole autorizzate a consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile (articoli 2602 e seguenti), e costituire centri di istruzione automobilistica. Se le singole autoscuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici, indicano fra l'altro all'autorita' competente di cui all'art. 123, comma 7, del codice della strada: a) le generalita' degli insegnanti; b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attivita' del centro cosi' come previsto dall'art. 3. 2. I consorzi comunicano, altresi', alla stessa autorita': a) la denominazione delle autoscuole aderenti; b) il responsabile del centro d'istruzione; c) le generalita' degli istruttori; d) l'ubicazione della sede del centro. 3. Il centro d'istruzione e' dotato di: a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti; b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 3, 4 e 5. 4. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, cosi' come previsto dall'art. 123 del codice della strada. 5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attivita' singolarmente purche' siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al centro d'istruzione, nonche' della prescritta attrezzatura didattica. Tale attivita' puo' essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti. 6. Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente nel centro. Non e' consentito riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate. 7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei trasporti. 8. L'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, e' tenuto a riconoscere i centri d'istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne da' comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvedera' ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate. 9. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui e' ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma e' effettuato dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale e' ubicata la sede di detto centro. Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole aderenti nonche' ai direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.". Per il testo dell'articolo 123, commi 5, 6, 7, 7-bis e 10-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 94, comma 4-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 : «4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.». Per il testo dell'art. 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, e 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 : ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «(Omissis). g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; (Omissis).». Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 78.(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682. 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». Si riporta il testo dell'articolo 193, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi. (Omissis).».